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Ordinanza 82/1968 ECLI:IT:COST:1968:82 Generato dall'IA

Ordinanza 82/1968 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 82/1968
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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notificato il 5 giugno 1968, depositato in cancelleria il 17 successivo

Regesto Legislator

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Ordinanza 82/1968 · Corte costituzionale: notificato il 5 giugno 1968, depositato in cancelleria il 17 successivo

Parole chiave

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politica agricola politica del governo delegazione legislativa responsabilità ministeriale amministrazione restrittiva potere di controllo
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

sull'istanza di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti

impugnati con il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,

notificato il 5 giugno 1968, depositato in cancelleria il 17 successivo

ed iscritto al n. 11 del Registro ricorsi 1968, per conflitto di

attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, sorto a seguito delle

deliberazioni dell'E.R.A.S. (ora E.S.A.) 9 agosto 1967, n. 919, e 10

agosto 1967, n. 920, rispettivamente di approvazione del regolamento

organico per il personale impiegatizio e per il personale operaio,

della deliberazione 3 aprile 1968, n. 141, con la quale l'Ente ha

ritenuto di prendere atto della esecutività dei regolamenti organici

anche in mancanza dell'approvazione da parte dell'Assessorato regionale

dell'agricoltura e delle foreste e degli atti successivi, nonché del

comportamento dello stesso Assessorato, in ordine all'approvazione

delle delibere predette.

Udita nella camera di consiglio del 2 luglio 1968 la relazione del

Giudice Angelo De Marco;

Uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv. Giuseppe

Guarino, per la Regione siciliana;

Ritenuto che, col ricorso notificato il 5 giugno 1968 indicato in

epigrafe, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, ha

sollevato conflitto di attribuzione nei confronti delle deliberazioni

dell'E.S.A. 9 agosto 1967, n. 919, e 10 agosto 1967, n. 920,

rispettivamente, di approvazione del regolamento organico per il

personale impiegatizio e per il personale operaio, della deliberazione

3 aprile 1968, n. 141, con la quale l'Ente ha ritenuto di prendere atto

della esecutività dei regolamenti organici anche in mancanza

dell'approvazione da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura

e delle foreste e degli atti successivi, nonché del comportamento

dello stesso Assessorato, in ordine all'esercizio del controllo sulle

delibere anzidette;

che con lo stesso ricorso è stata richiesta la sospensione

dell'esecuzione delle anzidette deliberazioni dell'E.S.A.;

Considerato che gravi ragioni consigliano che, in attesa della

definizione della causa, venga disposta la sospensione dell'esecuzione

dei provvedimenti per i quali essa è stata richiesta;

Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28

delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso, in

accoglimento dell'istanza presentata dal Presidente del Consiglio dei

Ministri con il ricorso notificato in data 5 giugno 1968 indicato in

epigrafe, ordina la sospensione dell'esecuzione delle impugnate

deliberazioni dell'E.S.A. sopra indicate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.