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Sentenza 76/1968 ECLI:IT:COST:1968:76 Generato dall'IA

Sentenza 76/1968 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 76/1968
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Sentenza 76/1968 · Corte costituzionale: comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

Parole chiave

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obbligo di comparizione all'udienza interrogatorio formale di testimoni diritti della difesa controinterrogatorio del ministero pubblico principio d'ufficio e principio inquisitorio difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
denunciato, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 356, primo

comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

27 dicembre 1965 dal pretore di Fermo nel procedimento penale a carico

di Agnozzi Mario, iscritta al n. 21 del Registro ordinanze 1966 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo

1966.

Udita nella camera di consiglio del 22 maggio 1968 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca.

:

Nel corso d'un procedimento penale apertosi a carico del sig. Mario

Agnozzi il pretore di Fermo, con ordinanza del 27 dicembre 1965, ha

denunciato, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 356,

primo comma, del Codice di procedura penale: norma, secondo la quale,

per assumere la testimonianza d'un principe reale, d'un cardinale o

d'un grande ufficiale dello Stato, il giudice deve compiere una serie

di formalità (preventivi accordi e spostamento nel luogo indicato dal

testimone), che tra l'altro ritardano lo svolgimento dell'istruttoria.

Ne deriverebbe il dubbio d'una subordinazione (formale) del giudice al

potere politico e la convinzione che esistano individui dotati di

"superdignità sociale" e comunque destinatari di "trattamenti

privilegiati". Ciò contrasterebbe col principio d'eguaglianza.

:

1. - È stato denunciato l'art. 356, primo comma, del Codice di

procedura penale, che obbliga il giudice istruttore, se vuole ricevere

la testimonianza d'"un grande ufficiale dello Stato", a recarsi nel

luogo indicato dallo stesso testimone. La norma violerebbe il principio

d'eguaglianza (art. 3) poiché gli altri testimoni sono invece

obbligati a comparire innanzi al giudice.

La questione è infondata.

Nel processo penale la posizione dei "grandi ufficiali dello Stato"

non è diversa da quella d'ogni altro cittadino quanto all'obbligo di

testimoniare, che, uguale per tutti, per i primi non è subordinato,

come in altri Paesi, a speciali autorizzazioni o riserve (a parte

eventuali diritti d'astensione comuni ad alcune categorie di

cittadini). La differenza sta solo in ciò che nella fase istruttoria,

mentre di regola il testimone deve portarsi dal giudice, a norma

dell'art. 356 è il giudice che deve recarsi dal testimone: così,

piuttosto che godere d'un privilegio rispetto agli altri cittadini, il

"grande ufficiale dello Stato" beneficia d'un particolare trattamento

nei riguardi dell'Autorità giudiziaria.

Lo riconosce la stessa ordinanza di rinvio là dove avanza il

dubbio d'una "subordinazione dell'autorità giudiziaria al potere

politico"; dubbio che però deve essere respinto perché lo spostamento

d'un giudice di per sé non importa né una diminuzione della sua

potestà né un affievolimento della funzione giurisdizionale.

2. - In realtà la norma impugnata, quale che fosse all'origine

l'intenzione del legislatore, si ispira attualmente non a un malinteso

prestigio di persone che ricoprano certe cariche, ma, come le altre

norme contenute nella stessa disposizione, a innegabili necessità e

garanzie dell'ufficio di cui quei soggetti siano titolari: chi occupa

certe posizioni al vertice dei poteri dello Stato svolge compiti nei

quali, per la loro importanza e per la loro delicatezza, egli è spesso

insostituibile; dimodocché, se dovesse raggiungere luoghi lontani

dalla sua sede od allontanarsi dal suo ufficio per testimoniare in

giudizi eventualmente anche di scarso rilievo, ne soffrirebbe o ne

potrebbe soffrire la continuità o la regolarità della funzione:

altrettanto invece non è a dire né del comune testimonio, né del

giudice istruttore, che, del resto, se la testimonianza deve essere

raccolta fuori della sua sede, può essere sostituito da un magistrato

del luogo.

3. - Il fondamento della norma impugnata non è dunque diverso da

quello delle altre norme che esimono dall'obbligo di comparizione: allo

stesso modo dell'agente diplomatico nazionale, la cui sede talvolta è

più vicina al luogo del giudizio di quanto spesso non lo sia quella

del "grande ufficiale dello Stato", questi non è tenuto a comparire

poiché non si ritiene che, per regola, la natura della funzione ne

costituisca legittimo impedimento.

D'altra parte non si può dimenticare che, quando sia necessario,

ad es. per ricognizioni o confronti, nell'istruttoria su delitti di

competenza del Tribunale o della Corte d'assise, si procede con le

forme ordinarie anche nei riguardi dei "grandi ufficiali dello Stato".

Ciò prova come la norma impugnata si debba giudicare non in sé ma nel

quadro dell'intera disciplina e soprattutto come questa sia, nel

complesso, ragionevole, rispettosa delle esigenze essenziali del

processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

la questione proposta con ordinanza 27 dicembre 1965 del pretore di

Fermo sulla legittimità costituzionale dell'art. 356, primo comma, del

Codice di procedura penale (recante norme relative all'assunzione di

determinati testimoni nella fase istruttoria).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.