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Ordinanza 71/1968 ECLI:IT:COST:1968:71 Generato dall'IA

Ordinanza 71/1968 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 71/1968
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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notificato il 29 gennaio 1968, depositato nella cancelleria della Corte

Regesto Legislator

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Ordinanza 71/1968 · Corte costituzionale: notificato il 29 gennaio 1968, depositato nella cancelleria della Corte

Parole chiave

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ricorso del personale amministrazione del personale statuto dei funzionari sospensione delle indennità di disoccupazione licenziamento del pubblico dipendente posizioni amministrative del funzionario
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

sulla istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato con il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,

notificato il 29 gennaio 1968, depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale il 17 febbraio 1968 ed iscritto al n. 4 del Registro

ricorsi 1968, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione

siciliana sorto a seguito della deliberazione dell'E.R.A.S. 6 luglio

1962, n. 1054, concernente la determinazione del trattamento di

cessazione del rapporto di impiego del personale dipendente, e del

relativo atto di approvazione da parte dell'Assessore regionale per

l'agricoltura e per le foreste in data 1 ottobre 1962, n. 10254.

Udita nella camera di consiglio del 20 giugno 1968 la relazione del

Giudice Angelo De Marco;

Uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv. Giuseppe

Guarino, per la Regione siciliana.

Ritenuto che, col ricorso notificato il 29 gennaio 1968 indicato in

epigrafe, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, ha

sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dell'atto

dell'Assessore regionale per l'agricoltura e per le foreste in data 1

ottobre 1962 con il quale è stata approvata la deliberazione

dell'E.R.A.S. 6 luglio 1962, n. 1054, concernente la determinazione del

trattamento di quiescenza dovuto al personale dipendente dall'Ente;

che con la memoria illustrativa in data 7 giugno 1968 e nel corso

della discussione orale l'Avvocato dello Stato ha chiesto la

sospensione del provvedimenti impugnati;

Considerato che gravi ragioni consigliano che, in attesa della

definizione della causa, venga disposta la sospensione degli impugnati

provvedimenti;

Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28

delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso, in

accoglimento dell'istanza presentata dal Presidente del Consiglio dei

Ministri con la memoria illustrativa in data 7 giugno 1968 e durante la

discussione orale in riferimento al ricorso indicato in epigrafe,

ordina la sospensione della deliberazione dell'E.R.A.S. in data 6

luglio 1962, n. 1054, con la quale sono stati stabiliti le norme e i

criteri per la determinazione del trattamento di quiescenza dovuto al

personale dipendente dall'Ente stesso.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI