Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 5/1968 ECLI:IT:COST:1968:5 Generato dall'IA

Ordinanza 5/1968 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 5/1968
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

sotto il profilo che l'applicazione della norma impugnata porterebbe ad

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 5/1968 · Corte costituzionale: sotto il profilo che l'applicazione della norma impugnata porterebbe ad

Parole chiave

Generato dall'IA
posizione dirigente in materia di doppia imposizione aliquota d'imposta generalità e uniformità dell'imposizione regimi doganali particolari disposizioni fiscali concordato ordinario
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 136, lett. b,

del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29

gennaio 1958, n. 645, promossi con tre ordinanze emesse il 29 gennaio

1964 dalla Commissione distrettuale delle imposte di Conegliano sui

ricorsi di Vazzoler Domenico e Vazzoler Camillo contro l'Ufficio delle

imposte di Conegliano, iscritte ai nn. 241, 242 e 243 del registro

ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 307 del 9 dicembre 1967.

Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione

del Giudice Antonio Manca;

Ritenuto che con tre ordinanze di identico contenuto, emesse nei

procedimenti promossi da Vazzoler Domenico e Vazzoler Camillo contro

l'Ufficio delle imposte di Conegliano, la Commissione distrettuale

delle imposte di Conegliano ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 136 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, per

eccesso di delega, in riferimento all'art. 63 della legge 5 gennaio

1956, n. 1, e in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione, e

sotto il profilo che l'applicazione della norma impugnata porterebbe ad

un diverso trattamento fra i contribuenti in parità di posizione

contributiva, a seconda che abbiano o meno definito l'obbligazione per

l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio prima dell'entrata

in vigore del predetto testo unico; che le dette ordinanze sono state

ritualmente notificate alle parti, al Presidente del Consiglio dei

Ministri e comunicate ai Presidenti del Senato e della Camera del

Deputati, inscritte ai nn. 241, 242, 243 del registro ordinanze 1967 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 307 del 1967;

Considerato che con sentenza n. 135 del 1967, questa Corte ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 136, lett. b del

T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. del 29

gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui tra gli oneri detraibili

nell'accertamento dell'imposta complementare, non comprende l'imposta

straordinaria sul patrimonio;

Visti gli artt. 26, secondo comma, 29 della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale:

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con le

ordinanze della Commissione distrettuale delle imposte di Conegliano,

riguardante la legittimità costituzionale dell'art. 136 lett. b, del

T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29

gennaio 1958, n. 645;

ordina la restituzione degli atti alla Commissione distrettuale

delle imposte di Conegliano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.