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Ordinanza 39/1968 ECLI:IT:COST:1968:39 Generato dall'IA

Ordinanza 39/1968 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 39/1968
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione; Ordinanza 39/1968 · Corte costituzionale: comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

Parole chiave

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garanzie procedurali omissione di soccorso diritto a un difensore lacuna giurisdizionale perizia medica insufficiente prestazione di garanzia

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione e che pertanto
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 392, primo

comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

5 gennaio 1966 dal pretore di Empoli nel procedimento penale a carico

di Scappini Graziella, iscritta al n. 19 del Registro ordinanze 1966 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo

1966, e di conflitto di attribuzione tra Corte di cassazione e Corte

costituzionale proposto con la medesima ordinanza.

Udita nella camera di consiglio del 2 aprile 1968 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca.

Ritenuto che, nel processo penale apertosi dinanzi al pretore di

Empoli contro Graziella Scappini, accusata di lesioni personali, il

giorno 29 aprile 1965 s'era eseguita una perizia medico - legale senza

l'osservanza degli artt. 304 bis - 304 quater del Codice di procedura

penale;

che successivamente erano state pubblicate la sentenza 1965 n. 52

della Corte costituzionale, con cui si dichiarava l'incostituzionalità

dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale in quanto

impediva di estendere all'istruzione sommaria le disposizioni degli

artt. 304 bis e seguenti, e la sentenza 11 dicembre 1965 della Corte di

cassazione, con la quale si negava che la predetta sentenza della Corte

costituzionale avesse effetto sulle perizie già eseguite; che il

pretore di Empoli, ravvisando nelle due pronuncie "un contrasto tale da

determinare un conflitto tra due poteri dello Stato", ne rimetteva la

risoluzione alla Corte costituzionale e, per l'ipotesi che non fosse

legittimato a sollevare il conflitto, sospendeva il giudizio in attesa

che la Corte costituzionale decidesse di promuoverlo (seconda denuncia)

o dichiarasse l'illegittimità costituzionale dell'art. 392, primo

comma, del Codice di procedura penale, la precedente dichiarazione non

essendo presumibilmente estensibile al presente giudizio, secondo

l'interpretazione data dal pretore alla citata pronuncia della

Cassazione (terza denuncia);

che non c'è stata costituzione di parti;

Considerato che il conflitto tra poteri dello Stato, secondo il

pretore di Empoli, sarebbe sorto fra la Cassazione e la Corte

costituzionale, cioè fra organi a cui egli è estraneo, dimodoché non

è legittimato a ricorrere per la risoluzione di tale conflitto (art.

37 e v. art. 39 legge 11 marzo 1953, n. 87); che con la seconda

denuncia, evidentemente, il pretore di Empoli non solleva una questione

su cui la Corte si debba pronunciare; che la Corte costituzionale, con

sentenza n. 52 del 26 giugno 1965, ha dichiarato la illegittimità

costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura

penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione e che pertanto

una nuova dichiarazione di illegittimità costituzionale si rende

impossibile essendo la norma già uscita dall'ordinamento, mentre la

predetta sentenza produce i suoi effetti su tutti i giudizi in corso al

momento in cui è stata emanata, fra i quali è compreso quello

pendente presso il pretore di Empoli (Corte costituzionale, sentenza n.

127 del 1966);

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità del ricorso per conflitto di

attribuzione tra Corte di cassazione e Corte costituzionale, proposto

dal pretore di Empoli con l'ordinanza 5 gennaio 1966;

dichiara inoltre la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di

procedura penale, proposta, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, dal pretore di Empoli, con la predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.