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Ordinanza 36/1968 ECLI:IT:COST:1968:36 Generato dall'IA

Ordinanza 36/1968 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 36/1968
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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procedimento civile vertente tra Giova Gino e Scorza Marcello, iscritta

Regesto Legislator

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art. 113 della Costituzione; Ordinanza 36/1968 · Corte costituzionale: procedimento civile vertente tra Giova Gino e Scorza Marcello, iscritta

Parole chiave

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esecuzione forzata sospensione dell'esecuzione adempimento dell'obbligazione domanda di continuazione dell'esecuzione corruzione nell'esecuzione forzata vendita a titolo di autotutela

Disposizioni normative citate

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art. 113 della Costituzione
costituzionale e con argomenti che valgono anche rispetto all'art. 113
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma

quarto, del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 (recante norme sulla

"disciplina del contratti compravendita degli autoveicoli"), promosso

con ordinanza emessa il 2 febbraio 1967 dal pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Giova Gino e Scorza Marcello, iscritta

al n. 55 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1967.

Udita nella camera di consiglio del 2 aprile 1968 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che il pretore di Roma, con ordinanza del 2 febbraio 1967,

sollevava, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione,

questione di legittimità costituzione dell'art. 7, comma quarto, del

R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, secondo cui l'opposizione dell'acquirente

che non abbia pagato le somme dovute' per l'acquisto dell'autoveicolo,

non sospende l'esecuzione promossa: dal venditore;

che si è costituito il sig. Marcello Scorza con atto depositato il

28 aprile 1967;

Considerato che analoga questione di legittimità costituzionale è

stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, con sentenza 5 maggio 1967 n. 59 della Corte

costituzionale e con argomenti che valgono anche rispetto all'art. 113

della Costituzione; che non sono stati addotti né sussistono motivi

che inducono a scostarsi dalla precedente decisione;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, comma quarto, del R.D.L. 15 marzo 1927, n.

436 (recante norme sulla "disciplina del contratti di compra vendita

degli autoveicoli"), proposta, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113

della Costituzione, con l'ordinanza 2 febbraio 1967 del pretore di

Roma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.