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Ordinanza 28/1968 ECLI:IT:COST:1968:28 Generato dall'IA

Ordinanza 28/1968 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 28/1968
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale lo Stato ha proposto

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 28/1968 · Corte costituzionale: Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale lo Stato ha proposto

Parole chiave

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Stato regionale tassa sulle case da gioco sviluppo regionale politica del turismo disparità regionali divieto di abbandonare un dato territorio

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
del principio costituzionale di eguaglianza (art. 3 della Costituzione)
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con

ricorso notificato l'8 luglio 1967, depositato in cancelleria il 14

successivo ed iscritto al n. 22 del Registro ricorsi 1967, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito del provvedimento del

Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale lo Stato ha proposto

ricorso per conflitto di attribuzioni contro il decreto dell'Assessore

regionale per le finanze 28 aprile 1967, n. 648, con il quale il Comune

di Taormina è stato autorizzato a dare esecuzione alla delibera

consiliare n. 263 del 6 marzo 1963, che istituisce un Casinò

municipale a Taormina.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1968 il Giudice relatore

Antonio Manca;

Uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per il ricorrente, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che con ricorso 8 luglio 1967, notificato in pari data e

depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 14

successivo, iscritto al n. 22 del Registro ricorsi del 1967, la Regione

siciliana a mezzo del suo Presidente ha proposto conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato, chiedendo l'annullamento del

provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale

è stato sollevato conflitto di attribuzione davanti alla Corte

costituzionale in relazione al decreto dell'Assessore regionale per le

finanze in data 28 aprile 1967, n. 648, recante l'autorizzazione al

Comune di Taormina a dare esecuzione al precedente provvedimento

consiliare istitutivo di una casa da giuoco nella stessa città;

che la Regione ha addotto a fondamento del ricorso la violazione

del principio costituzionale di eguaglianza (art. 3 della Costituzione)

e la disparità di trattamento nei confronti di altra Regione a Statuto

speciale, conseguente alla mancata proposizione del conflitto da parte

del Presidente del Consiglio dei Ministri in fattispecie analoga a

quella della istituzione del casinò di Taormina;

che al detto ricorso resisteva il Presidente del Consiglio dei

Ministri, con deduzioni in data 20 luglio 1967, concludendo per

l'inammissibilità e, in subordine, per l'infondatezza del ricorso

stesso; che con atto depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale il 22 febbraio 1968 il Presidente della Regione

siciliana ha rinunziato al ricorso e la rinunzia è stata accettata dal

Presidente del Consiglio dei Ministri con dichiarazione in calce

all'atto medesimo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 27, quarto comma, delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il

processo deve dichiararsi estinto per rinunzia;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI

ANTONIO MANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHELLI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.