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Ordinanza 27/1968 ECLI:IT:COST:1968:27 Generato dall'IA

Ordinanza 27/1968 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 27/1968
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

Regesto Legislator

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Ordinanza 27/1968 · Corte costituzionale: n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

Parole chiave

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libertà di navigazione guerra sul mare spazio marittimo equipaggiamento marittimo sorveglianza marittima disposizioni transitorie in materia marittima
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1238, comma

primo, del Codice della navigazione, promosso con ordinanza Cagliari

nel procedimento penale a carico di Roverati Eriberto, iscritta al n.

238 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata emessa il 25 settembre

1967 del Comandante del porto di nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 307 del 9 dicembre 1967.

Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione

del Giudice Giuseppe Chiarelli;

Ritenuto che con l'ordinanza predetta è stata proposta questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1238, comma primo, del Codice

della navigazione in riferimento all'art. 104, comma primo, della

Costituzione; che nessuno si è costituito in giudizio;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 79 del 15 giugno

1967, ha dichiarato non fondata la questione medesima;

che la presente ordinanza non adduce ragioni diverse da quelle già

prese in esame dalla Corte, né vi sono motivi che inducono a

discostarsi dalla predetta decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1238, comma primo, del Codice della

navigazione, proposta con l'ordinanza in epigrafe indicata, in

riferimento all'art. 104, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONTO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.