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Ordinanza 26/1968 ECLI:IT:COST:1968:26 Generato dall'IA

Ordinanza 26/1968 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 26/1968
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Corte costituzionale, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della

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Ordinanza 26/1968 · Corte costituzionale: 108, secondo comma, della

Parole chiave

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contenzioso elettorale eleggibilità giurisdizione costituzionale ricorso sui diritti politici votazione consultiva circoscrizione elettorale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 55, 60, 61

e 62 del testo unico delle leggi per la elezione del Consigli comunali

nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della

Regione 20 agosto 1960, n. 3, promosso con ordinanza emessa il 26

maggio 1966 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione

siciliana in s. g. sul ricorso di Barbera Vito contro la Commissione

provinciale di controllo di Trapani, iscritta al n. 225 del Registro

ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 12 del 14 gennaio 1967 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione

siciliana n. 60 del 17 dicembre 1966.

Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione

del Giudice Giuseppe Chiarelli;

Ritenuto che con la predetta ordinanza del Consiglio di giustizia

amministrativa per la Regione siciliana in s. g. è stata rimessa alla

Corte costituzionale, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt.

55, 60, 61 e 62 del testo unico approvato con decreto del Presidente

della Regione 20 agosto 1960, n. 3, nella parte in cui attribuiscono ai

consigli comunali la competenza di decidere in materia elettorale;

Considerato che questa Corte, con sentenza 27 dicembre 1965, n. 93,

ha dichiarato, con riferimento allo stesso art. 108, secondo comma,

della Costituzione, l'illegittimità costituzionale degli artt. 82 e 83

del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

(T.U. delle leggi sulla composizione ed elezione degli organi comunali)

e dell'art. 43 della legge dello Stato 23 marzo 1956, n. 136, nelle

parti che riguardano i Consigli comunali; nonché dell'art. 84 del

predetto D.P.R. n. 570 del 1960 e dell'art. 76 del decreto del

Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, limitatamente alle

parole "il Consiglio comunale";

che le predette norme, dichiarate illegittime, trovano riscontro

negli impugnati articoli del testo unico regionale, il quale non è

stato emanato in virtù di delega legislativa e non ha avuto efficacia

innovativa delle norme in esso riprodotte;

che la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle

disposizioni indicate nella ricordata sentenza n. 93 del 1965 ha

implicitamente colpito anche gli artt. 55, 60, 61 e 62 del detto T.U.,

nella parte riguardante la competenza del Consigli comunali a decidere

i ricorsi in materia elettorale (come già rilevato da questa Corte in

relazione agli artt. 60 e 61, nell'ordinanza 22 febbraio 1966, n. 16),

e ciò perché si tratta delle medesime disposizioni, ripetute in un

testo unico a carattere puramente compilatorio e non avente valore di

legge;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 55, 60, 61 e 62 del testo unico della

Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, proposta con l'ordinanza citata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.