Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 15/1968 ECLI:IT:COST:1968:15 Generato dall'IA

Ordinanza 15/1968 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 15/1968
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nel procedimento civile vertente tra Perna Vincenzo e Pastore Vincenzo,

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 39 della Costituzione; Ordinanza 15/1968 · Corte costituzionale: nel procedimento civile vertente tra Perna Vincenzo e Pastore Vincenzo,

Parole chiave

Generato dall'IA
inosservanza del termine ritardo ingiustificato preclusione per tardività istanza tardiva di restituzione dei termini girata susseguente decadenza legale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 39 della Costituzione
riferimento all'art. 39 della Costituzione; che l'ordinanza,
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio

1960, n. 1011, contenente "norme sui licenziamenti individuali del

lavoratori dipendenti dalle imprese industriali", promosso con

ordinanza emessa il 20 dicembre 1966 dalla Corte di appello di Napoli

nel procedimento civile vertente tra Perna Vincenzo e Pastore Vincenzo,

iscritta al n. 150 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2 settembre 1967.

Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione

del Giudice Francesco Paolo Bonifacio; Ritenuto che con l'ordinanza

sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha sollevato una questione

di legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, in

riferimento all'art. 39 della Costituzione; che l'ordinanza,

regolarmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 221 del 2 settembre 1967; che nel presente

giudizio si sono costituiti: a) il signor Vincenzo Pastore, con

deduzioni depositate il 25 settembre 1967 (e quindi fuori del termine

stabilito) rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Crisci e Ubaldo

Prosperetti, il quale ha chiesto che la norma impugnata venga

dichiarata costituzionalmente illegittima; b) il signor Vincenzo Perna

(atto depositato il 24 giugno 1967), rappresentato e difeso dagli

avvocati Aurelio Becca e Giuseppe Di Stefano, il quale ha chiesto che

la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che la questione proposta è identica a quella che è

stata oggetto della sentenza n. 98 dell'8 luglio 1967; che con detta

sentenza la Corte accertò che il D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, non

contrasta con l'art. 39 della Costituzione; che non sussistono motivi

per discostarsi da tale decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del D.P. R 14 luglio 1960, n. 1011, sollevata dalla

Corte di appello di Napoli, in riferimento all'art. 39 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.