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Ordinanza 14/1968 ECLI:IT:COST:1968:14 Generato dall'IA

Ordinanza 14/1968 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 14/1968
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Pusceddu Guglielmo e l'Azienda Trasporti Municipali di Milano, iscritta

Regesto Legislator

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Ordinanza 14/1968 · Corte costituzionale: Pusceddu Guglielmo e l'Azienda Trasporti Municipali di Milano, iscritta

Parole chiave

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durata del riposo sussidio per le spese di soggiornante settimanale perdita di lavoro usuale contrazione della settimana lavoro domenicale e festivo ore di lavoro non effettuate
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 delle

disposizioni generali annesse al R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, nel

testo modificato dal R.D.L. 2 dicembre 1923, n. 2682 (riposo

settimanale del lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti le

ferrovie concesse, tramvie, ecc.), promosso con ordinanza emessa il 12

giugno 1967 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra

Pusceddu Guglielmo e l'Azienda Trasporti Municipali di Milano, iscritta

al n. 186 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n.258 del 14 ottobre 1967.

Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione

del Giudice Giuseppe Verzì;

Ritenuto che con l'ordinanza del pretore di Milano è stata

sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16

delle disposizioni generali annesse al R.D.L. 19 ottobre 1923, n.

2328, nel testo modificato dal R.D.L. 2 dicembre 1923, n. 2682, sotto

il profilo che prescrivendo che fra i riposi continuati in residenza ve

ne debbano essere 52 all'anno della durata di 24 ore, la norma

violerebbe il principio dell'art. 36, terzo comma, della Costituzione,

sul diritto irrinunciabile del lavoratore al riposo settimanale;

Considerato che con sentenza n. 150 del 12 dicembre 1967 questa

Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suindicato art.

16, il quale, pertanto, ha cessato di avere efficacia dal giorno

successivo alla pubblicazione della sentenza stessa nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 321 del 23 dicembre 1967;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 16 delle disposizioni generali annesse al

R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, nel testo modificato dal R.D.L. 2

dicembre 1923, n. 2682, promossa con ordinanza 12 giugno 1967 del

pretore di Milano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.