Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 13/1968 ECLI:IT:COST:1968:13 Generato dall'IA

Ordinanza 13/1968 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 13/1968
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

fittizia alla imposizione tributaria, violando così il principio della

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 53 della Costituzione, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 13/1968 · Corte costituzionale: fittizia alla imposizione tributaria, violando così il principio della

Parole chiave

Generato dall'IA
imposta sulle successioni e sulle donazioni successione fiscale tassazione della sostanza imponibile amministrazione d'ufficio dell'eredità sostanza determinante successione legittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 53 della Costituzione
capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione; 2) che
art. 3 della Costituzione
cittadini valido per l'art. 3 della Costituzione anche in materia
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo,

secondo e terzo comma, della legge tributaria sulle successioni

approvata con R.D.30 dicembre 1923, n. 3270, promosso con ordinanza

emessa il 2 marzo 1967 dalla Commissione provinciale delle imposte

dirette ed indirette di Bari sul ricorso di Angiuli Pasquale ed altri

contro l'Ufficio del registro di Bari, iscritta al n. 129 del Registro

ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 190 del 29 luglio 1967.

Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione

del Giudice Giuseppe Verzì;

Ritenuto: che l'ordinanza della Commissione provinciale delle

imposte dirette di Bari solleva la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 31, primo, secondo e terzo comma, della legge

tributaria sulle successioni approvata con R.D. 30 dicembre 1923, n.

3270, sotto un duplice profilo: 1) che la presunzione della esistenza

di mobili e di gioielli nel patrimonio ereditato darebbe una base

fittizia alla imposizione tributaria, violando così il principio della

capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione; 2) che

l'attuazione di disciplina differenziata, e non obbiettivamente

giustificata, fra la valutazione delle aziende (commerciali,

industriali od agricole) al netto delle passività, e quella dei beni

di altra natura, per i quali non si tiene conto delle passività,

sarebbe in contrasto con il principio della parità di trattamento dei

cittadini valido per l'art. 3 della Costituzione anche in materia

finanziaria; che nel presente giudizio non vi è stata costituzione

delle parti;

Considerato: che con sentenza n. 109 del 10 luglio 1967 questa

Corte ha dichiarato non fondata la questione, proposta negli stessi

termini suindicati; e che non sono stati ora addotti, né sussistono

motivi che possano indurre la Corte a modificare il precedente

giudicato;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma primo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 31, primo, secondo e terzo comma, della legge

tributaria sulle successioni (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270),

proposta, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla

ordinanza del 2 marzo 1967 della Commissione provinciale delle imposte

dirette ed indirette di Bari.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.