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Sentenza 128/1968 ECLI:IT:COST:1968:128 Generato dall'IA

Sentenza 128/1968 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 128/1968
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinatorio, si deve però ritenere che, anche in mancanza di una nuova

Regesto Legislator

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art. 102 della Costituzione, art. 25 della Costituzione; Sentenza 128/1968 · Corte costituzionale: ordinatorio, si deve però ritenere che, anche in mancanza di una nuova

Parole chiave

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libertà di navigazione competenze speciali giurisdizione consolare inosservanza delle norme sulla competenza vigilanza dell'autorità competente territorio d'oltremare

Disposizioni normative citate

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art. 102 della Costituzione
art. 25 della Costituzione
L'esistenza di tale giurisdizione violerebbe poi l'art. 25 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1238,

1240, 1242, 1243, 1245 e 1247 del Codice della navigazione approvato

con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, promosso con ordinanza emessa il 2

marzo 1967 dal pretore di Amalfi nel procedimento penale a carico di

Marra Antonio, iscritta al n. 67 del registro ordinanze 1967 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 del 13

maggio 1967.

Udita nella camera di consiglio del 24 ottobre 1968 la relazione

del Giudice Giovanni Battista Benedetti.

:

Con verbale in data 15 luglio 1966 il comando delle guardie di

finanza di Salerno elevava a carico di Marra Antonio, sorpreso alla

guida di un motoscafo tipo fuoribordo senza la prescritta licenza da

diporto, la contravvenzione prevista e punita dagli artt. 149, 153 e

1216 del Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942,

n. 327.

Detto verbale, indirizzato alla capitaneria di porto di Salerno,

veniva successivamente trasmesso per competenza al pretore di Amalfi

ritenendosi che l'infrazione contestata fosse da perseguirsi ai sensi

dell'art. 6 del R.D.L. 9 maggio 1932, n. 813, contenente disposizioni

sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore,

convertito nella legge 20 dicembre 1932, n. 1048.

Il pretore di Amalfi, con ordinanza 2 marzo 1967, ha ritenuto

preliminare alla questione di competenza, il problema della

costituzionalità dei giudici speciali ravvisando un contrasto tra le

norme concernenti la giurisdizione del comandante del porto, capo del

circondario marittimo (artt. 1238, 1240, 1242, 1243, 1245 e 1247 del

Codice della navigazione) e le norme contenute nella VI disposizione

transitoria e negli artt. 102 e 25 della Costituzione. Secondo il

pretore, pur essendo il termine previsto di cinque anni puramente

ordinatorio, si deve però ritenere che, anche in mancanza di una nuova

disciplina giuridica, la sussistenza ancora di tale giurisdizione

speciale debba considerarsi illegittima perché in contrasto con l'art.

102 della Costituzione.

L'esistenza di tale giurisdizione violerebbe poi l'art. 25 della

Costituzione facendo perdere al cittadino la garanzia fondamentale di

essere giudicato dal giudice naturale precostituito per legge che,

nell'ipotesi in esame, è soltanto il pretore, il cui giudizio si

estende su tutte le contravvenzioni; per modo che non sarebbe lecito

sottrarvi il cittadino reo di aver violato le norme del Codice della

navigazione.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 del 13

maggio 1967.

Nel giudizio dinanzi alla Corte nessuno si è costituito.

:

1. - L'ordinanza del pretore di Amalfi propone la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1238, 1240, 1242, 1243, 1245 e

1247 del Codice della navigazione, che conferiscono ai comandanti di

porto capi di circondano attribuzioni giurisdizionali in materia

penale, perché in contrasto con la VI disposizione transitoria della

Costituzione, in relazione agli artt. 102 e 25 della medesima.

Nei termini in cui è stata formulata la questione appare

infondata.

2. - La Corte ha già avuto occasione di esaminare il problema

della sopravvivenza delle giurisdizioni speciali alla scadenza del

termine quinquennale contenuto nella VI disposizione transitoria. E

proprio con puntuale riferimento alla giurisdizione dei comandanti di

porto, prevista dagli artt. 1238 e seguenti del Codice della

navigazione, ha affermato che essa deve considerarsi legittimamente

operante anche dopo il decorso del termine, ordinatorio e non

perentorio, stabilito per la "revisione" degli organi speciali di

giurisdizione, dalla citata disposizione transitoria della Costituzione

(sentenza n. 41 del 1960 e ordinanza n. 97 del 1963).

La questione proposta dal pretore di Amalfi sotto l'aspetto ora

considerato è sostanzialmente identica a quella che è stata oggetto

delle precedenti pronunce e non sussistono ragioni per discostarsi

dalle decisioni già prese.

3. - Del pari priva di fondamento è la denunciata violazione

dell'art. 25, comma primo, della Costituzione basata sul rilievo che

soltanto il pretore è il giudice naturale cui spetta il giudizio su

tutte le contravvenzioni e conseguentemente incostituzionali sarebbero

le disposizioni impugnate perché, devolvendo ai comandanti di porto la

cognizione di contravvenzioni alle norme del Codice della navigazione,

verrebbero a sottrarre il cittadino alla garanzia di essere giudicato

dal giudice naturale precostituito per legge.

In numerose pronunce la Corte ha precisato che l'espressione

"giudice naturale" viene usata dal precetto costituzionale in esame in

senso corrispondente a quello di giudice precostituito per legge; di

giudice, cioè, istituito sulla base di criteri generali fissati in

anticipo e non gia in vista di determinate controversie. La ratio della

norma è di assicurare il retto ordinamento della funzione

giurisdizionale garantendo al cittadino la certezza circa il giudice

che dovrà giudicarlo ed impedendo che l'istituzione del giudice possa

avvenire a posteriori.

Ora è di tutta evidenza che nessuna deroga alle indicate garanzie

si riscontra nelle denunciate norme del Codice della navigazione dal

momento che non può revocarsi in dubbio che il comandante di porto

capo del circondario, quando giudica in primo grado sulle

contravvenzioni in materia di navigazione marittima, sia un giudice

speciale precostituito, in virtù di una legge che ne determina la

competenza in relazione al verificarsi di eventi bene specificati.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione relativa alla legittimità

costituzionale degli artt. 1238, 1240, 1242, 1243, 1245 e 1247 del

Codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327,

sollevata con ordinanza 2 marzo 1967 dal pretore di Amalfi per

contrasto con la VI disposizione transitoria, in relazione agli artt.

102 e 25 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1968.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA- VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.