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Ordinanza 121/1968 ECLI:IT:COST:1968:121 Generato dall'IA

Ordinanza 121/1968 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 121/1968
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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caso di licenziamento per di lui colpa o di dimissioni volontarie", per

Regesto Legislator

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art. 36 della Costituzione, art. 136 Cost; Ordinanza 121/1968 · Corte costituzionale: caso di licenziamento per di lui colpa o di dimissioni volontarie", per

Parole chiave

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indennità di anzianità condizione di pensionamento lavoratori anziani pensione di anzianità diritto all'indennità di disoccupazione aliquota della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 36 della Costituzione
violazione dell'art. 36 della Costituzione;
art. 136 Cost
avere efficacia (art. 136 Cost.);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2120 del

Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1968 dal

Tribunale di Varese nel procedimento civile vertente tra Della Rosa

Fernando e Croci Enrico, iscritta al n. 42 del Registro ordinanze 1968

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 del 4

maggio 1968.

Udita nella camera di consiglio del 24 ottobre 1968 la relazione

del Giudice Costantino Mortati;

Ritenuto che con l'ordinanza del Tribunale di Varese emessa il 15

gennaio 1968 nel procedimento civile tra Della Rosa Fernando e Croci

Enrico è stata proposta questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2120 del Codice civile, limitatamente all'inciso "salvo il

caso di licenziamento per di lui colpa o di dimissioni volontarie", per

violazione dell'art. 36 della Costituzione;

Viste le deduzioni presentate dall'avv. Domenico Ludovici per il

Croci;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,

con la sentenza n. 75 del 20 giugno 1968, questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale della norma suddetta, che era stata

impugnata anche da altri giudici;

che, per effetto di tale sentenza, l'indicata norma ha cessato di

avere efficacia (art. 136 Cost.);

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2120 del Codice civile, limitatamente

all'inciso "salvo il caso di licenziamento per di lui colpa o di

dimissioni volontarie", per violazione dell'art. 36 della Costituzione,

promossa con ordinanza 15 gennaio 1968 del Tribunale di Varese.

Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1968.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.