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Ordinanza 10/1968 ECLI:IT:COST:1968:10 Generato dall'IA

Ordinanza 10/1968 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 10/1968
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'art. 53 della Costituzione; che non c'è stata costituzione delle

Regesto Legislator

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art. 53 della Costituzione; Ordinanza 10/1968 · Corte costituzionale: dell'art. 53 della Costituzione; che non c'è stata costituzione delle

Parole chiave

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doppia imposizione generalità e uniformità dell'imposizione computo dei contributi perequazione finanziaria tasse d'effetto equivalente diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

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art. 53 della Costituzione
dell'art. 53 della Costituzione; che non c'è stata costituzione delle
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 176 del T.U.,

approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette,

promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1967 dalla Commissione

distrettuale delle imposte di Gubbio su ricorso di Salciarini Gaetano

contro l'ufficio delle imposte di Gubbio, iscritta al n. 120 del

Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 190 del 29 luglio 1967.

Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione

del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che con l'ordinanza 3 marzo 1967 la Commissione

distrettuale delle imposte di Gubbio ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 176 del D.P.R. 29 gennaio 1958,

n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), per violazione

dell'art. 53 della Costituzione; che non c'è stata costituzione delle

parti;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 77 del 3 luglio 1967

ha dichiarato non fondata la predetta questione di legittimità

costituzionale; che non sono state addotte né sussistono ragioni

perché ci si debba discostare dalla precedente decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione, sollevata con

l'ordinanza 3 marzo 1967 della Commissione distrettuale delle imposte

di Gubbio, sulla legittimità costituzionale dell'art. 176 del D.P.R.

29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette).

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.