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Ordinanza 89/1967 ECLI:IT:COST:1967:89 Generato dall'IA

Ordinanza 89/1967 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 89/1967
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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febbraio successivo, iscritto al n. 4 del Registro ricorsi del 1967, il

Regesto Legislator

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Ordinanza 89/1967 · Corte costituzionale: 4 del Registro ricorsi del 1967, il

Parole chiave

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bilancio regionale regole di bilancio regolamento finanziario ristrettezza finanziaria opposizione al precetto esecutivo autonomia finanziaria
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 1 febbraio 1967,

recante "Provvedimenti di carattere finanziario per l'anno 1967",

promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione

siciliana notificato il 9 febbraio 1967, depositato in cancelleria il

18 successivo ed iscritto al n. 4 del Registro ricorsi 1967.

Visto l'atto di Costituzione della Regione siciliana;

udito nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 il Giudice

relatore Antonio Manca.

Ritenuto che con ricorso 9 febbraio 1967, notificato in pari data

e depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 18

febbraio successivo, iscritto al n. 4 del Registro ricorsi del 1967, il

Commissario dello Stato presso la Regione siciliana impugnava la legge

approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 1

febbraio 1967, recante "Provvedimenti di carattere finanziario per

l'anno 1967";

che il Commissario dello Stato chiedeva che fosse dichiarata

l'illegittimità costituzionale della legge predetta per violazione

dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione;

che al detto ricorso resisteva la Regione siciliana, a mezzo del

suo Presidente, difeso dall'avv. Luigi Maniscalco Basile, con deduzioni

6 marzo 1967;

che, con atto depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale il 14 aprile 1967, il Commissario dello Stato rinunciava

al ricorso e la rinuncia veniva accettata dal Presidente della Regione

siciliana con dichiarazione in calce all'atto predetto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per

i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo deve

dichiararsi estinto per avvenuta rinuncia.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.