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Ordinanza 88/1967 ECLI:IT:COST:1967:88 Generato dall'IA

Ordinanza 88/1967 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 88/1967
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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recante "Contributi alle Amministrazioni provinciali, comunali e a loro

Regesto Legislator

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art. 81 della Costituzione; Ordinanza 88/1967 · Corte costituzionale: recante "Contributi alle Amministrazioni provinciali, comunali e a loro

Parole chiave

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ritiro dell'azione giudiziaria procedure di ricorso censure procedurali declinatoria di competenza revoca dell'opposizione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 81 della Costituzione
riferimento all'art. 81 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 luglio 1966,

recante "Contributi alle Amministrazioni provinciali, comunali e a loro

consorzi ad integrazione di quelli previsti dalle leggi statali 12

febbraio 1958, n. 126, 21 aprile 1962, n. 181 e 20 gennaio 1963, n.

31", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione

siciliana notificato il 27 luglio 1966, depositato nella cancelleria il

5 agosto successivo ed iscritto al n. 19 del Registro ricorsi 1966;

Visto l'atto di Costituzione della Regione siciliana;

udito nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 il Giudice

relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che col ricorso innanzi indicato il Commissario dello

Stato per la Regione siciliana ha promosso giudizio principale sulla

legittimità costituzionale della legge di cui in epigrafe, in

riferimento all'art. 81 della Costituzione;

che per il Commissario dello Stato si è costituita in giudizio

l'Avvocatura generale dello Stato;

che con atto depositato il 20 agosto 1966 si è costituito il

Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso dal l'avv.

Salvatore Orlando Cascio;

che il Commissario dello Stato ha rinunciato al ricorso con atto 20

marzo 1967, depositato il successivo 14 aprile;

che la Regione siciliana ha accettato la rinunzia, mediante

dichiarazione in calce al predetto atto, a firma del Presidente della

Regione.

Considerato che il processo è da ritenere estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.