Ordinanza 88/1967 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IArecante "Contributi alle Amministrazioni provinciali, comunali e a loro
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 della Costituzione; Ordinanza 88/1967 · Corte costituzionale: recante "Contributi alle Amministrazioni provinciali, comunali e a loro
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 luglio 1966,
recante "Contributi alle Amministrazioni provinciali, comunali e a loro
consorzi ad integrazione di quelli previsti dalle leggi statali 12
febbraio 1958, n. 126, 21 aprile 1962, n. 181 e 20 gennaio 1963, n.
31", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione
siciliana notificato il 27 luglio 1966, depositato nella cancelleria il
5 agosto successivo ed iscritto al n. 19 del Registro ricorsi 1966;
Visto l'atto di Costituzione della Regione siciliana;
udito nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 il Giudice
relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che col ricorso innanzi indicato il Commissario dello
Stato per la Regione siciliana ha promosso giudizio principale sulla
legittimità costituzionale della legge di cui in epigrafe, in
riferimento all'art. 81 della Costituzione;
che per il Commissario dello Stato si è costituita in giudizio
l'Avvocatura generale dello Stato;
che con atto depositato il 20 agosto 1966 si è costituito il
Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso dal l'avv.
Salvatore Orlando Cascio;
che il Commissario dello Stato ha rinunciato al ricorso con atto 20
marzo 1967, depositato il successivo 14 aprile;
che la Regione siciliana ha accettato la rinunzia, mediante
dichiarazione in calce al predetto atto, a firma del Presidente della
Regione.
Considerato che il processo è da ritenere estinto;
Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla
Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinunzia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.