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Ordinanza 86/1967 ECLI:IT:COST:1967:86 Generato dall'IA

Ordinanza 86/1967 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 86/1967
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana,

Regesto Legislator

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art. 52 della Costituzione; Ordinanza 86/1967 · Corte costituzionale: 555, sulla cittadinanza italiana,

Parole chiave

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perdita della cittadinanza chiamata al servizio militare reintegrazione della cittadinanza tassa d'esenzione dall'obbligo militare servizio militare straniero divieto di espulsione dei cittadini

Disposizioni normative citate

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art. 52 della Costituzione
legittimità costituzionale, in relazione all'art. 52 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo

comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana,

e dell'art. 1, lett. b, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva

ed il reclutamento obbligatorio nell'esercito, nella marina e

nell'aeronautica, promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1966 dal

Tribunale militare territoriale di Padova nel procedimento penale a

carico di Ferronato Giovanni Battista, iscritta al n. 16 del Registro

ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 51 del 25 febbraio 1967.

Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 la relazione del

Giudice Aldo Sandulli.

Ritenuto che l'ordinanza è stata regolarmente notificata

all'imputato, al Pubblico Ministero ed al Presidente del Consiglio dei

Ministri, comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei

Deputati e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;

che nessuno si è costituito innanzi a questa Corte;

che con l'indicata ordinanza è stata sollevata questione di

legittimità costituzionale, in relazione all'art. 52 della

Costituzione, dell'art. 8, secondo comma, della legge 13 giugno 1912,

n. 555, sulla cittadinanza italiana, nel quale è stabilito che la

perdita della cittadinanza italiana, nei casi previsti dall'articolo

medesimo, non esime dagli obblighi del servizio militare, e dell'art.

1, lett. b, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva ed il

reclutamento obbligatorio nell'esercizio, nella marina e

nell'aeronautica, il quale ribadisce il medesimo precetto;

Considerato che, con sentenza 12-24 aprile 1967 n. 53, questa

Corte ha già esaminato la questione e l'ha dichiarata non fondata;

che non si ravvisa, né è stata prospettata, ragione alcuna, la

quale non abbia formato già oggetto di esame nella predetta decisione,

o possa indurre comunque a discostarsi da questa;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe indicata ed

ordina il rinvio degli atti al Tribunale militare territoriale di

Padova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.