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Ordinanza 85/1967 ECLI:IT:COST:1967:85 Generato dall'IA

Ordinanza 85/1967 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 85/1967
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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novembre 1964, il termine di tre mesi, prefissato per l'esercizio della

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione; Ordinanza 85/1967 · Corte costituzionale: novembre 1964, il termine di tre mesi, prefissato per l'esercizio della

Parole chiave

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termine legale delegazione legislativa costituzionalità delle leggi durata eccessiva del procedimento legittimazione a contestare licenza autorizzazione ad agire

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
162, in riferimento all'art. 76 della Costituzione in quanto,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio

1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella

preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", promosso con

ordinanza emessa il 7 dicembre 1966 dal pretore di Fermo nel

procedimento penale a carico di Savini Domenico, iscritta al n. 15 del

Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1967;

Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata è stata sollevata la

questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965,

n. 162, in riferimento all'art. 76 della Costituzione in quanto,

essendo la legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1964, entrata in vigore il 12

novembre 1964, il termine di tre mesi, prefissato per l'esercizio della

delega, sarebbe scaduto nel giorno 11 febbraio 1965, mentre la legge

delegata è stata emanata il successivo giorno 12;

che l'ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata

ritualmente, ma nessuno si è costituito in questa sede;

Considerato che con diverse sentenze (numeri 13, 32 e 33 del 1967)

questa Corte ha dichiarato non fondata la questione predetta e che non

sono state addotte e non sussistono ragioni che inducano a modificare

le precedenti decisioni;

Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo

1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe ed ordina

la restituzione degli atti al pretore di Fermo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI.