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Ordinanza 84/1967 ECLI:IT:COST:1967:84 Generato dall'IA

Ordinanza 84/1967 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 84/1967
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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n. 162, in riferimento agli artt. 73 e 76 della Costituzione in quanto,

Regesto Legislator

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Ordinanza 84/1967 · Corte costituzionale: n. 162, in riferimento agli artt. 73 e 76 della Costituzione in quanto,

Parole chiave

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delegazione legislativa termine legale regolamento delegato deficit di recepimento atto legislativo censure tardive
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio

1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella

preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", promossi con

ordinanze emesse il 7 dicembre 1966 dal pretore di Casale Monferrato

nei procedimenti penali a carico di Lavagno Luigi e di Lavagno

Francesco, iscritto ai nn. 9 e 10 del Registro ordinanze 1967 e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25

febbraio 1967;

Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

Ritenuto che con le ordinanze sopra indicate è stata sollevata la

questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965,

n. 162, in riferimento agli artt. 73 e 76 della Costituzione in quanto,

essendo la legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1964, entrata in vigore il 12

novembre 1964, il termine di tre mesi, prefissato per l'esercizio della

delega, sarebbe scaduto nel giorno 11 febbraio 1965, mentre la legge

delegata è stata emanata il successivo giorno 12 ed in quanto, essendo

stata la legge delega pubblicata con ritardo, si sarebbe eluso il

termine predetto;

che le ordinanze sono state notificate, comunicate e pubblicate

ritualmente, ma nessuno si è costituito in questa sede;

Considerato che con diverse sentenze (numeri 13, 32 e 33 del 1967)

questa Corte ha dichiarato non fondate le questioni predette e che non

sono state addotte e non sussistono ragioni che inducano a modificare

le precedenti decisioni;

Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo

1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe ed

ordina la restituzione degli atti al pretore di Casale Monferrato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.