Sentenza 83/1967 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160 del R. 12 febbraio 1911, n. 297 (relativo ai giudizi di decadenza dei consiglieri comunali), promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 1966 dalla Giunta provinciale amministrativa di Taranto sul ricorso di Di Maggio Antonio contro Tomaselli Oronzo, iscritta al n. 139 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 10 settembre 1966. Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 la relazione del Giudice Giuseppe Branca.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza 83/1967 · Corte costituzionale: : Il 23 maggio 1966 la Giunta provinciale amministrativa di Taranto emetteva un'ordinanza di rinvio a questa Corte affermando che l'art.
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ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160 del R.
D. 12 febbraio 1911, n. 297 (relativo ai giudizi di decadenza dei consiglieri comunali), promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 1966 dalla Giunta provinciale amministrativa di Taranto sul ricorso di Di Maggio Antonio contro Tomaselli Oronzo, iscritta al n. 139 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 10 settembre 1966. Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 la relazione del Giudice Giuseppe Branca.
: Il 23 maggio 1966 la Giunta provinciale amministrativa di Taranto emetteva un'ordinanza di rinvio a questa Corte affermando che l'art.
160 del R. D. 12 febbraio 1911, n. 297, poiché dà potestà giurisdizionale a giudici non imparziali (consiglio comunale), contrasterebbe con l'art. 108, secondo comma, della Costituzione. La causa, in assenza delle parti, è stata discussa in camera di consiglio. : Si è denunciato l'art. 160 del R. D. 12 febbraio 1911, n. 297 (relativo ai giudizi di decadenza dei consiglieri comunali), in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione. La questione è inammissibile. L'art. 160 è contenuto in un decreto che non ha forma di legge: come risulta dal preambolo, dal contenuto e dalla stessa ordinanza, esso è un regolamento esecutivo della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, cosicché non può essere sottoposto al giudizio della Corte costituzionale.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 del R. D. 12 febbraio 1911, n. 297 (relativo ai giudizi di decadenza dei consiglieri comunali), proposta dalla Giunta provinciale amministrativa di Taranto, con l'ordinanza citata in epigrafe, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.