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Sentenza 80/1967 ECLI:IT:COST:1967:80 Generato dall'IA

Sentenza 80/1967 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 80/1967
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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marzo 1966 dal Tribunale di Campobasso nel procedimento civile vertente

Regesto Legislator

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art. 113 della Costituzione; Sentenza 80/1967 · Corte costituzionale: marzo 1966 dal Tribunale di Campobasso nel procedimento civile vertente

Parole chiave

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termine processuale perentorio estensione dell'orario di apertura rinvio del dibattimento ritardo del ministero pubblico stralcio del procedimento preclusione per tardività

Disposizioni normative citate

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art. 113 della Costituzione
giurisdizionale garantita dall'art. 113 della Costituzione, in nessun
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, prima

parte, della legge 27 maggio 1949, n. 260, recante disposizioni in

materia di ricorrenze festive, promosso con ordinanza emessa il 20

marzo 1966 dal Tribunale di Campobasso nel procedimento civile vertente

tra Titta Adalberto e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro

le malattie, iscritta al n. 103 del Registro ordinanze 1966 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 175 del 16

luglio 1966.

Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 la relazione del

Giudice Francesco Paolo Bonifacio.

:

1. - Nel corso di un procedimento civile, pendente innanzi al

Tribunale di Campobasso tra il signor Adalberto Titta e l'I.N.A.M. ed

avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente ha

eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27

maggio 1949, n. 260, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della

Costituzione.

Nell'ordinanza emessa il 20 marzo 1966 il Tribunale, dopo aver

rilevato che la citata norma stabilisce che nelle solennità civili i

pubblici uffici osservino l'orario ridotto ma nulla dispone in ordine

alla scadenza dei termini processuali (in forza dell'art. 155, ultimo

comma, del Codice di procedura civile protratti al giorno successivo

solo quando quello finale sia festivo), osserva che in tal modo risulta

ridotto il termine utile per il compimento di determinati atti con

conseguente lesione della "normale effettività del diritto di difesa"

e della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica

Amministrazione. Il Tribunale solleva perciò, perché rilevante e non

manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, prima parte, della legge n. 260 del 1949 in riferimento

agli artt. 24 e 113 della Costituzione.

2. - L'ordinanza, regolarmente notificata alle parti ed al

Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle

due Camere, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 16

luglio 1966.

Nel presente giudizio nessuna parte si è costituita e pertanto la

causa viene decisa in camera di consiglio.

:

L'art. 3, prima parte, della legge 27 maggio 1949, n. 260, viene

impugnato dal Tribunale di Campobasso perché alla riduzione

dell'orario dei pubblici uffici non si accompagna la proroga al giorno

successivo dei termini processuali che abbiano a scadere in una

giornata dichiarata solennità civile, a differenza di quanto avviene,

in forza dell'ultimo comma dell'art. 155 del Codice di procedura

civile, per i termini scadenti in giorno festivo.

La questione non è fondata. Nel promuoverla il giudice a quo parte

dalla premessa che l'anticipata chiusura dei pubblici uffici produce

una riduzione del termine assegnato dalla legge processuale per il

compimento di determinati atti. Ma così non è, perché nei termini

fissati a giorni, a mesi o ad anni quel che conta è che l'interessato

possa svolgere l'attività sottoposta a termine anche nell'ultimo

giorno utile: e sul diritto di difesa, come su quello alla tutela

giurisdizionale garantita dall'art. 113 della Costituzione, in nessun

modo incide l'orario dei pubblici uffici, che il soggetto privato ha

l'onere di conoscere per una diligente cura dei suoi interessi. Persino

in relazione a norme la cui legittimità veniva contestata in

considerazione della brevità di termini perentori la Corte (cfr. da

ultimo sentenza n. 58 del 1967) ha costantemente affermato che lesione

del diritto costituzionalmente garantito si ha solo quando la

irrazionale brevità del termine renda meramente apparente la

possibilità del suo esercizio, e tale principio, certo a maggior

ragione, conferma l'infondatezza della presente questione di

legittimità costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, prima parte, della legge 27 maggio 1949, n. 260,

contenente "disposizioni in materia di ricorrenze festive", sollevata

dal Tribunale di Campobasso con ordinanza del 20 marzo 1966, in

riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.