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Sentenza 73/1967 ECLI:IT:COST:1967:73 Generato dall'IA

Sentenza 73/1967 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 73/1967
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dal Pretore di Pescopagano nel procedimento penale a carico di Vallario

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione; Sentenza 73/1967 · Corte costituzionale: dal Pretore di Pescopagano nel procedimento penale a carico di Vallario

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 76 della Costituzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 76 della Costituzione
contratto integrativo provinciale in relazione all'art. 76 della

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 9 maggio

1961, n. 779, contenente norme sul trattamento economico e normativo

degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie

di Matera e Potenza, promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1966

dal Pretore di Pescopagano nel procedimento penale a carico di Vallario

Ferdinando, iscritta al n. 130 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966.

Udita nella camera di consiglio del 27 aprile 1967 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli.

:

L'ispettorato del lavoro di Potenza, con verbale di contravvenzione

del 14 gennaio 1966, denunziava al Pretore di Pescopagano il sig.

Ferdinando Vallario per non aver provveduto all'accantonamento presso

la Cassa edile di Potenza delle quote dovute ai lavoratori a titolo di

compenso per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali, a norma

del contratto collettivo nazionale e del contratto integrativo

provinciale, rispettivamente recepiti nei D.P.R. 14 luglio 1960, n.

1032, e 9 maggio 1961, n. 779.

Il Pretore di Pescopagano, con ordinanza 29 aprile 1966,

richiamandosi a precedenti decisioni di questa Corte, sollevava la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del richiamato

contratto integrativo provinciale in relazione all'art. 76 della

Costituzione.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata e pubblicata. La parte

non si è costituita nel presente giudizio.

:

Il presente giudizio è originato da una contravvenzione elevata

dall'Ispettorato provinciale del lavoro per inosservanza di norme di

contratti collettivi provinciali attuative dell'art. 62 del contratto

collettivo nazionale per i lavoratori dell'industria edile, già

dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 129 del 1963. La Corte

è chiamata pertanto ancora una volta a pronunciarsi sulla questione di

legittimità costituzionale di una di tali norme; e precisamente

dell'art. 10 del contratto collettivo integrativo 1 settembre 1959 per

la provincia di Potenza.

La questione è fondata.

È giurisprudenza ripetutamente confermata nelle decisioni di

questa Corte che è costituzionalmente illegittima la estensione erga

omnes di quelle norme dei contratti collettivi integrativi che,

uniformandosi all'art. 62 del contratto nazionale, prevedono il

versamento di contributi alle Casse edili, mentre non si ha

illegittimità costituzionale rispetto alle norme di quei contratti

integrativi che si limitano a stabilire la misura delle percentuali per

ferie e festività, senza richiedere l'accantonamento di esse presso un

istituto di credito o una Cassa edile.

Nel caso presente, l'art. 10 del contratto integrativo,

richiamandosi all'art. 62 del contratto nazionale, prevede il

versamento del contributo alla Cassa edile della provincia di Potenza e

deve pertanto dichiararsi l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 9

maggio 1961, n. 779, per la parte in cui rende obbligatoria la detta

disposizione anche per i non iscritti alle associazioni sindacali

stipulanti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del

D.P.R. 9 maggio 1961, n. 779, contenente norme sul trattamento

economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed

affini delle provincie di Matera e Potenza, per la parte in cui rende

obbligatorio erga omnes l'accantonamento presso la Cassa edile di

Potenza dei contributi dovuti per ferie, gratifica natalizia e

festività, previsti dall'art. 10 del contratto collettivo per la

provincia di Potenza 1 settembre 1959.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.