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Sentenza 63/1967 ECLI:IT:COST:1967:63 Generato dall'IA

Sentenza 63/1967 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 63/1967
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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n. 91 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Regesto Legislator

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Sentenza 63/1967 · Corte costituzionale: n. 91 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1185, e 28 dicembre

1952, n. 4344, promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1965 dal

Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra Campani Dina e

l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, iscritta al

n. 91 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 131 del 28 maggio 1966.

Udita nella camera di consiglio del 27 aprile 1967 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca.

:

Il 9 dicembre 1965, nel corso d'un procedimento civile promosso

dalla signora Dina Campani, espropriata, contro l'Ente per la

colonizzazione della Maremma, il Tribunale di Pisa emetteva

un'ordinanza di rinvio a questa Corte denunciando i decreti del

Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1185, e 28 dicembre

1952, n. 4344, in relazione all'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n.

230, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione: i decreti

sarebbero viziati d'"eccesso di delega" poiché, anche per ammissione

dello stesso Ente Maremma, i piani di esproprio sono stati predisposti

sui dati del nuovo catasto invece che su quelli del catasto in vigore

al 15 novembre 1949 (art. 4 legge citata); il che avrebbe portato alla

sottrazione d'una quota di beni maggiore di quella consentita dalla

legge.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata e pubblicata.

:

La questione è fondata.

È indiscusso che le quote di scorporo furono calcolate sulla base

dei dati del nuovo catasto entrato in vigore dopo il 15 novembre 1949.

Ne deriva che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i

due decreti sono viziati da illegittimità costituzionale.

Resta al giudice di merito il compito di accertare se e in quale

misura la consistenza effettiva dei beni al 15 novembre 1949 si

discostava da quella risultante nel nuovo catasto: ché, solo in quanto

se ne discostasse (con la conseguenza che si siano scorporate quote

maggiori di quelle legalmente consentite), vi sarebbe il presupposto

per il risarcimento dei danni (v. sentenza n. 97 del 1966 della Corte

costituzionale).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1185, e 28 dicembre

1952, n. 4344, in quanto per la formazione del piano di espropriazione

s'è tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in vigore, nella

zona, successivamente al 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.