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Sentenza 5/1967 ECLI:IT:COST:1967:5 Generato dall'IA

Sentenza 5/1967 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 5/1967
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Media Valle del Bradano e di Metaponto, iscritta al n. 191 del Registro

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione, art. 23 della Costituzione; Sentenza 5/1967 · Corte costituzionale: 191 del Registro

Parole chiave

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art. 76 della Costituzione art. 23 della Costituzione

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
In ordine alla violazione dell'art. 76 della Costituzione,
art. 23 della Costituzione
In ordine alla violazione dell'art. 23 della Costituzione si

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della

legge 24 dicembre 1928, n. 3134, e degli artt. 11 e 59 del R.D. 13

febbraio 1933, n. 215, recanti norme per la bonifica integrale,

promosso con ordinanza emessa il 20 agosto 1965 dal conciliatore di

Irsina nel procedimento civile vertente tra Marino Giacomo,

D'Alessandro Vita Maria, Rizzi Gerardo ed i Consorzi di bonifica della

Media Valle del Bradano e di Metaponto, iscritta al n. 191 del Registro

ordinanze 1965 e pubblicata nella (Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 273 del 30 ottobre 1965.

Visti gli atti di costituzione di Marino, D'Alessandro e Rizzi e di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1966 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

uditi l'avv. Oronzo Melpignano, per Marino, D'Alessandro e Rizzi,

ed il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

:

Avverso le cartelle di pagamento dei contributi di bonifica

accertati per l'anno 1964, emesse dall'Esattoria di Irsina, Marino

Giacomo, D'Alessandro Vita Maria e Rizzi Gerardo convenivano in

giudizio dinanzi al Conciliatore di Irsina i Consorzi di bonifica della

Media Valle del Bradano e di Metaponto per ivi sentir dichiarare non

dovuti i richiesti contributi. Veniva sollevata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 24 dicembre 1928,

n. 3134, e degli artt. 11 e 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

Si sosteneva che l'art. 13 della predetta legge del 1928 aveva

delegato il Governo ad emanare norme intese a modificare ed integrare

le disposizioni vigenti in materia di bonifica, senza fissare né i

principi d'imposizione dei contributi dovuti dagli utenti né la durata

degli stessi. Il Governo, poi, avvalendosi della delega, con gli artt.

11 e 59 del R.D. del 1933, aveva, a sua volta, delegato i Consorzi a

determinare nei loro statuti i criteri d'imposizione e di ripartizione

dei contributi, violando così il principio che vieta la

subdelegazione.

Si deduceva inoltre che i criteri di imposizione e di ripartizione

dei contributi si troverebbero soltanto previsti dagli artt. 11 e 59

della legge delegata e neanche determinati dalla stessa legge che,

comunque, sarebbe viziata per il difetto della legge delegante. Donde

la violazione degli artt. 76 e 23 della Costituzione.

Il Conciliatore, ritenendo la questione non manifestamente

infondata, rimetteva gli atti a questa Corte con ordinanza 20 agosto

1965, regolarmente notificata agli interessati e al Presidente del

Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti dei due rami del

Parlamento, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1965, n.

273.

Nel giudizio si costituivano le parti private, rappresentate e

difese dall'avv. Oronzo Melpignano, il quale, con deduzioni depositate

il 16 novembre 1965, esponeva che la legge delega ed il regolamento di

esecuzione non avevano fissato i criteri di imposizione dei tributi, ma

soltanto demandato il tutto ai Consorzi di bonifica, che fissano la

misura dei contributi non in virtù di principi stabiliti dalla legge o

dal regolamento ma dai rispettivi consigli di amministrazione.

Interveniva il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato

e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate

il 13 novembre 1965, seguite da una memoria depositata il 23 novembre

1966. In ordine alla violazione dell'art. 76 della Costituzione,

l'Avvocatura richiamava i criteri fissati dalla giurisprudenza di

questa Corte (sentenze n. 37 del 1957, n. 53 del 1961 e n. 127 del

1963) circa i requisiti di legittimità delle delegazioni legislative

anteriori alla entrata in vigore della Costituzione. In base a detti

criteri sosteneva che la delegazione contenuta nell'art. 13 della

legge del 1928, n. 3134, doveva considerarsi pienamente conforme

all'ordinamento costituzionale dell'epoca, così come legittimo doveva

considerarsi l'uso della delega da parte del Governo che si mantenne

nei limiti segnati dalla legge delega stessa. Né vi fu subdelegazione

ai Consorzi da parte del Governo, giacché il legislatore delegato

attribuì ai Consorzi il potere amministrativo di imposizione concreta

dei contributi, circoscritto entro i criteri fissati dalla legge stessa

(artt. 11 e 59 del R.D. 13 febbraio 1933).

In ordine alla violazione dell'art. 23 della Costituzione si

assumeva che i contributi di bonifica risultano imposti "in base alla

legge", e cioè al citato R.D. 13 febbraio 1933, e che la previsione

legislativa e la determinazione dei criteri entro i quali deve essere

circoscritto il potere amministrativo attribuito ai Consorzi soddisfano

in pieno alla "riserva relativa" di cui all'art. 23.

D'altra parte, concludeva l'Avvocatura, la questione è stata

risolta, per gli artt. 11 e 59 in relazione all'art. 23 della

Costituzione, dalla sentenza di questa Corte n. 55 del 3 maggio 1963,

né l'ordinanza di rimessione adduce nuovi motivi.

:

La censura secondo cui l'art. 13 della legge 24 dicembre 1928, n.

3134, non avrebbe conferito una legittima delega legislativa, stante la

mancanza dei principi di imposizione dei contributi a carico dei

singoli utenti e della durata degli stessi, è infondata.

Era chiaro che, affidando al Governo il potere di disciplinare con

nuove norme la materia della bonifica idraulica ed agraria e della

trasformazione fondiaria ed agraria, la legge comprendeva nella delega,

come parte integrante e necessaria di tale materia, il capitolo

relativo ai contributi. E questo nel caso in esame bastava ai fini

della legittimità della delega. Una ulteriore specificazione dei

criteri di imposizione e della durata dei contributi non era necessaria

nel tempo in cui quella delega fu conferita. Con diverse sentenze

(ultima quella del 4 luglio 1963, n. 127) questa Corte ha ritenuto che

non può essere motivo di illegittimità di una legge di delegazione

anteriore alla Costituzione la inosservanza delle norme di cui all'art.

76 della Costituzione e segnatamente di quelle che impongono la

determinazione di principi e la fissazione di termini.

Per quanto si riferisce all'uso della delega, non esiste il

denunziato eccesso. Non è esatto, infatti, che con gli artt. 11 e 59

del decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il potere normativo circa i

contributi sia stato subdelegato ai Consorzi. A questi è stato

conferito il potere di imposizione concreta dei contributi, ma

l'obbligo di contribuenza deriva dalla legge, come è stato ritenuto da

questa Corte con la sentenza n. 55 del 3 maggio 1963: sentenza con la

quale è stata dichiarata infondata la questione relativa al contrasto

dei citati articoli 11 e 59 con l'art. 23 della Costituzione. E poiché

non sono stati dedotti motivi nuovi o contrastanti con quelli della

richiamata decisione, la stessa questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, contenente

provvedimenti per la bonifica integrale, in riferimento all'art. 76

della Costituzione;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 11 e 59 del R.D. 13 febbraio

1933, n. 215, sulla bonifica integrale, in riferimento all'art. 23

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.