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Ordinanza 42/1967 ECLI:IT:COST:1967:42 Generato dall'IA

Ordinanza 42/1967 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 42/1967
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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rimessione, indicata in epigrafe, la medesima questione, proposta anche

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione; Ordinanza 42/1967 · Corte costituzionale: rimessione, indicata in epigrafe, la medesima questione, proposta anche

Parole chiave

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decisione di estensione obbligo di contrattare conciliazione obbligatoria contratti collettivi di lavoro assicurazione obbligatoria delle cure obbligo legale

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
all'art. 76 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46 del

contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959 per gli

impiegati addetti all'industria edilizia e affini, recepito nel D.P.R.

14 luglio 1960, n. 1032, promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre

1966 dal Tribunale di Trento nel procedimento civile vertente fra

Perlini Francesco e Torazzi Giovanni, iscritta al n. 223 del Registro

ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 12 del 14 gennaio 1967.

Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del

Giudice Costantino Mortati.

Ritenuto che successivamente alla pronunzia dell'ordinanza di

rimessione, indicata in epigrafe, la medesima questione, proposta anche

da altro giudice, è stata decisa con la sentenza di questa Corte n. 9

del 1 febbraio 1967, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità

costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032,

per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 46 del

contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959 per gli

impiegati addetti all'industria edilizia ed affini, che dispone

l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, per

violazione dell'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione

all'art. 76 della Costituzione;

che pertanto tale disposizione ha cessato di avere efficacia e non

può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della

detta sentenza (artt. 136, primo comma, della Costituzione e 30, terzo

comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della citata legge n. 87

del 1953 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico del D. P. R. 14 luglio 1960, n.

1032, per la parte in Cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 46 del

contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959 per gli

impiegati addetti all'industria edilizia ed affini.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.