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Sentenza 39/1967 ECLI:IT:COST:1967:39 Generato dall'IA

Sentenza 39/1967 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 39/1967
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Massari Maria

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Sentenza 39/1967 · Corte costituzionale: Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Massari Maria

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 28 dicembre

1952, n. 4318, promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1964 dal

Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Massari Maria

Teresa contro l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, il

Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Presidente del

Consiglio dei Ministri, iscritta al n. 100 del Registro ordinanze 1966

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 del 9

luglio 1966.

Visti gli atti di costituzione di Massari Maria Teresa, dell'Ente

per la colonizzazione del Delta Padano e del Ministero dell'agricoltura

e delle foreste;

udita nell'udienza pubblica del 1 febbraio 1967 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

uditi l'avv. Enzo Veronesi, per la Massari, e il sostituto avvocato

generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente di riforma e per il

Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

:

La signora Maria Teresa Massari, con atto 30 dicembre 1951, citava

innanzi al Tribunale di Bologna l'Ente per la colonizzazione del Delta

Padano, e per quanto potesse occorrere il Ministero dell'agricoltura e

delle foreste e il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sentir

dichiarare che il D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4318, col quale erano

stati trasferiti in proprietà dell'Ente alcuni terreni a lei

appartenuti, non era idoneo a trasferire la proprietà dei detti beni,

e per sentir condannare l'Ente stesso alla restituzione o, in via

subordinata, al risarcimento dei danni. Si deduceva, fra gli altri

motivi della domanda, che il piano particolareggiato di esproprio non

si era attenuto alla norma dell'art. 4 della legge n. 841 del 1950. I

convenuti, costituitisi in giudizio, deducevano su questo punto che

correttamente il detto piano era stato elaborato in base alla effettiva

consistenza dei fondi alla data del 15 novembre 1949, in quanto era

stata tenuta presente una nota di variazione dei dati catastali del 20

febbraio 1951, la quale era la risultante di una verificazione

periodica effettuata nell'anno 1949. Veniva esibita una dichiarazione

dell'Ufficio tecnico erariale di Ferrara.

Il Tribunale di Bologna, con ordinanza 28 gennaio 1964 (pervenuta a

questa Corte il 9 maggio 1966), riteneva la questione rilevante ai fini

del giudizio, per avere il decreto impugnato determinato la quota di

esproprio con riferimento alla consistenza fondiaria posteriore al 15

novembre 1949, nonché per avere incluso fra le proprietà espropriande

un fabbricato iscritto al catasto urbano. Trasmetteva pertanto gli atti

a questa Corte.

L'ordinanza è stata notificata nella sua interezza alle parti e

comunicata ai Presidenti delle Camere soltanto nel 1966 ed è pervenuta

a questa Corte - come si è detto - il 9 maggio dello stesso anno.

Si sono costituiti nel presente giudizio il Ministero

dell'agricoltura e delle foreste e l'Ente per la colonizzazione del

Delta Padano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello

Stato, con deduzioni 17 luglio 1964. In esse la difesa della P.A.,

rimettendosi alla giustizia della Corte, chiede che l'eventuale

dichiarazione di illegittimità costituzionale colpisca l'atto

impugnato per quella parte in cui sono stati espropriati terreni in

misura eccedente la previsione della legge di delegazione.

Si è anche costituita la signora Maria Teresa Massari,

rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Veronesi, con deduzioni in data 4

maggio 1965, chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità

costituzionale del decreto di esproprio.

Nella discussione orale i rappresentanti delle parti si sono

rimessi alle difese scritte.

:

Risulta dall'ordinanza di rimessione degli atti a questa Corte, e

non è contestato nel presente giudizio, che nel procedimento di

esproprio a carico della signora Maria Teresa Massari il piano

particolareggiato tenne conto di una variazione di dati che era stata

introdotta nei registri catastali dell'anno 1951 senza la

determinazione della decorrenza, e che non era stata definitivamente

accertata alla data del 15 novembre 1949, a cui com'è ben noto, deve

aversi riguardo nella determinazione della consistenza della proprietà

soggetta a esproprio, secondo le leggi di riforma agraria.

Devesi perciò dichiarare l'illegittimità costituzionale

dell'impugnato decreto del Presidente della Repubblica per le parti in

cui, basandosi sulla predetta variazione ha disposto l'espropriazione

di terreni con riferimento alla consistenza fondiaria posteriore al 15

novembre 1949.

Per quanto riguarda la assunta inclusione tra le proprietà

espropriate di un fabbricato iscritto al catasto urbano, la Corte

dispone con separata ordinanza di pari data.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 28 dicembre

1952, n. 4318, in quanto la quota di esproprio è stata determinata con

riferimento alla consistenza fondiaria posteriore al 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.