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Ordinanza 35/1967 ECLI:IT:COST:1967:35 Generato dall'IA

Ordinanza 35/1967 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 35/1967
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana sorto per

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Ordinanza 35/1967 · Corte costituzionale: conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana sorto per

Parole chiave

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credito di restituzione statale stato richiesto declinatoria di competenza Stato regionale risoluzione del conflitto giurisdizionale decreto del Consiglio di Stato
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con

ricorso notificato il 17 agosto 1965, depositato in cancelleria il 27

successivo ed iscritto al n. 21 del Registro ricorsi 1965, per

conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana sorto per

effetto del decreto dell'Assessore per gli enti locali 10 maggio 1965,

n. 499, con il quale viene istituito il Consorzio per il ponte sullo

stretto di Messina.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

udito nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 il Giudice

relatore Giovanni Cassandro.

Ritenuto che con ricorso depositato il 27 agosto 1965 lo Stato ha

proposto ricorso per regolamento di competenza ai sensi dell'art. 39

della legge 11 marzo 1953, n. 87, in relazione al decreto 10 maggio

1965, n. 499, dell'Assessore per gli enti locali della Regione

siciliana, che ha approvato la costituzione di un "Consorzio per il

ponte sullo stretto di Messina";

che la Regione siciliana ha resistito al ricorso con atto

depositato il 1 ottobre 1965;

che lo Stato con atto depositato il 7 marzo 1967 ha rinunziato al

ricorso;

che la Regione siciliana ha accettato tale rinunzia mediante

dichiarazione inscritta nello stesso atto di rinunzia;

Considerato che il processo è da ritenere estinto;

Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24

marzo 1956;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.