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Ordinanza 34/1967 ECLI:IT:COST:1967:34 Generato dall'IA

Ordinanza 34/1967 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 34/1967
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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e c, del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, promosso con ordinanza emessa

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione; Ordinanza 34/1967 · Corte costituzionale: e c, del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, promosso con ordinanza emessa

Parole chiave

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pena accessoria sanzioni pecuniarie sanzione penale pubblicità dei prezzi pena statutaria commercio di bevande alcoliche

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
991, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 108, lett. b

e c, del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, promosso con ordinanza emessa

il 26 ottobre 1966 dal Pretore di Imola nel procedimento penale a

carico di Poletti Aurelio, iscritta al n. 227 del Registro ordinanze

1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del

14 gennaio 1967.

Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata

sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 108, lett.

b e c, del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la

repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti,

vini ed aceti, in relazione all'art. 2 della legge 9 ottobre 1964, n.

991, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto

sarebbero stati travalicati i limiti della delega conferita al Governo

con la legge predetta, prevedendo come conseguenti alla condanna la

pubblicazione e l'affissione della sentenza;

che l'ordinanza predetta è stata ritualmente notificata,

comunicata e pubblicata e che nessuno si è costituito in questa sede;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 14 del 1 febbraio 1967

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

della norma con la quale la legge delegata ha comminato la

pubblicazione della sentenza di condanna. Nessuna nuova o diversa

argomentazione è stata addotta per modificare la pronuncia suddetta,

le cui considerazioni valgono anche per quanto si riferisce

all'affissione della sentenza all'albo della Camera di commercio della

provincia ed a quello del comune in cui risiede il contravventore;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.