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Sentenza 33/1967 ECLI:IT:COST:1967:33 Generato dall'IA

Sentenza 33/1967 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 33/1967
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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giorno successivo alla sua pubblicazione), il termine utile di tre mesi

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione, art. 73 della Costituzione; Sentenza 33/1967 · Corte costituzionale: giorno successivo alla sua pubblicazione), il termine utile di tre mesi

Parole chiave

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art. 76 della Costituzione art. 73 della Costituzione

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
relazione all'art. 76 della Costituzione, in quanto in base alla legge
art. 73 della Costituzione
relazione all'art. 73 della Costituzione, per effetto del ritardo

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio

1965, n. 162, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1966 dal

Tribunale di Acqui Terme nel procedimento penale a carico di Dragoni

Giuseppe ed altro, iscritta al n. 228 del Registro ordinanze 1966 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 14

gennaio 1967.

Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo.

:

Con ordinanza emessa il 16 novembre 1966 nel procedimento penale a

carico di Dragoni Giuseppe ed altro, il Tribunale di Acqui Terme ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12

febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle

frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", in

relazione all'art. 76 della Costituzione, in quanto in base alla legge

delega 9 ottobre 1964, n. 991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il

28 ottobre 1964 ed entrata in vigore il 12 novembre (quindicesimo

giorno successivo alla sua pubblicazione), il termine utile di tre mesi

fissato al Governo per l'emanazione delle norme delegate sarebbe venuto

a scadere il giorno 11 febbraio, e non il 12 febbraio 1965, data sotto

la quale è stato emanato il provvedimento delegato denunziato, e in

relazione all'art. 73 della Costituzione, per effetto del ritardo

(diciannove giorni dalla promulgazione) nella pubblicazione della legge

delegante.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata, ma nessuno si è costituito in questa sede.

:

La prima questione non è fondata.

Il Tribunale non ha detto perché il termine di tre mesi fissato

per l'emanazione della legge delegata si deve ritenere scaduto il

giorno 11, e non il giorno 12 febbraio 1965. Ma l'affermazione non è

esatta.

Come questa Corte ha deciso con la sentenza di pari data emessa

sulla stessa questione sollevata con ordinanza del Tribunale di Casale

Monferrato, il termine di tre mesi ebbe inizio il 12 novembre 1964 e

compimento il 12 febbraio dell'anno successivo; e ciò perché il

termine fissato a mesi ha avuto compimento nel giorno di scadenza

corrispondente a quello iniziale di decorrenza secondo il calendario.

E pertanto il D.P.R. 12 febbraio 1965 risulta emanato nel termine

utile.

Per quanto concerne la seconda questione di costituzionalità dello

stesso decreto, sollevata, con riferimento all'art. 73 della

Costituzione, sotto il profilo del ritardo nella pubblicazione della

legge delegante, si osserva che tale questione è stata da questa Corte

risolta, nel senso della non fondatezza, con la sentenza n. 13 del 1

febbraio 1967. Onde, non essendo stati addotti, con l'ordinanza in

esame, nuovi o diversi motivi di illegittimità, la stessa questione

deve essere dichiarata manifestamente infondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la

repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti,

vini ed aceti" in riferimento all'art. 76 della Costituzione, e

manifestamente infondata quella sollevata in riferimento all'art. 73

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO

MANTALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.