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Sentenza 31/1967 ECLI:IT:COST:1967:31 Generato dall'IA

Sentenza 31/1967 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 31/1967
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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questione di legittimità costituzionale degli artt. 108, 117 e 118 del

Regesto Legislator

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art. 77 della Costituzione; Sentenza 31/1967 · Corte costituzionale: 108, 117 e 118 del

Parole chiave

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art. 77 della Costituzione

Disposizioni normative citate

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art. 77 della Costituzione
se sia esatto il richiamo dell'art. 77 della Costituzione che si legge

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 108, 117 e

118 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, promosso con ordinanza emessa

il 31 ottobre 1966 dal Pretore di Pistoia nel procedimento penale a

carico di Livi Rodolfo, iscritta al n. 226 del Registro ordinanze 1966

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 14

gennaio 1967.

Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo.

:

Con ordinanza emessa il 31 ottobre 1966 dal Pretore di Pistoia nel

procedimento penale a carico di Livi Rodolfo è stata sollevata la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 108, 117 e 118 del

D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, in riferimento all'art. 77 della

Costituzione, in quanto con tale legge delegata sono state comminate

pene accessorie non previste dalla legge delega 9 ottobre 1964, n. 991,

e si è fatto richiamo al decreto - legge del 15 ottobre 1925, n.

2033, e ad altre disposizioni quando nella legge delega si prevedeva

l'emanazione di una legge ordinaria che disciplinasse organicamente la

produzione dei mosti, vini ed aceti, cioè in modo completo e senza

riferimento a precedenti norme regolanti la stessa materia.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata, ma nessuno si è costituito in questa sede.

:

Il fatto che la legge delegata abbia dichiarato di tener ferme

alcune disposizioni della legge sulla repressione delle frodi nei

prodotti agrari e del relativo regolamento nonché le disposizioni del

testo unico delle leggi sanitarie, non costituisce vizio di non

conformità alla delega. Questa ha demandato al Governo di disciplinare

organicamente la materia. Ma non è esatto che per disciplinare

organicamente una materia la legge delegata debba comprendere un corpo

di norme completo senza alcun riferimento a norme precedenti.

La Corte, pur dovendo ripetere che in tema di giudizio di

conformità alle deleghe legislative non si possono delineare principi

generali valevoli per tutti i casi, ritiene che la legge in esame,

imponendo la organicità della disciplina, non importava il divieto di

fare riferimento a norme precedenti.

Disciplinare in via organica non significa necessariamente dettare

un corpo di norme nuove ed autonome. Può bene essere organico un corpo

di norme che richiamino in parte norme precedenti.

Nella specie questa considerazione è tanto più valida se si tien

presente che il tener ferme norme del testo unico delle leggi sanitarie

e della legge sulle frodi nei prodotti agrari non appare contrastante

con un criterio di organicità, trattandosi di norme contenenti

principi generali sui poteri dell'Amministrazione sanitaria e degli

altri organi che operano nel campo della tutela igienica degli

alimenti.

Per quanto si riferisce alla censura relativa alla comminazione di

pene accessorie non previste dalla legge delega, la questione deve

essere dichiarata manifestamente infondata, non essendo state

prospettate nuove o diverse argomentazioni rispetto alla pronuncia di

questa Corte emanata sulla stessa questione con sentenza n. 14 del 1

febbraio 1967.

La sostanziale infondatezza delle questioni dispensa dall'esaminare

se sia esatto il richiamo dell'art. 77 della Costituzione che si legge

nell'ordinanza di rinvio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 117 e 118 del D. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162,

concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e

nel commercio dei mosti, vini ed aceti" e manifestamente infondata

quella dell'art. 108 dello stesso decreto, sollevate con l'ordinanza di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1967

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.