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Ordinanza 29/1967 ECLI:IT:COST:1967:29 Generato dall'IA

Ordinanza 29/1967 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 29/1967
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 18 del Registro ricorsi

Regesto Legislator

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Ordinanza 29/1967 · Corte costituzionale: 18 del Registro ricorsi

Parole chiave

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finanze regionali regolamento finanziario rendiconto di Stato legislazione fiscale competenza legislativa aiuti concessi dagli Stati
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 luglio 1966

recante "Finanziamento di un programma di interventi produttivi

prioritari", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la

Regione siciliana notificato il 21 luglio 1966, depositato in

cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 18 del Registro ricorsi

1966.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 15 febbraio 1967 il Giudice

relatore Giuseppe Chiarelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Commissario dello Stato.

Ritenuto che, con ricorso depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale il 30 luglio 1966, il Commissario dello Stato per la

Regione siciliana ha impugnato la legge indicata in epigrafe per

violazione dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione;

che a tale ricorso resisteva la Regione, a mezzo del suo

Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Salvatore Orlando

Cascio;

Considerato che, con atto depositato il 15 dicembre 1966, il

Commissario dello Stato rinunziava alla proposta impugnativa;

che la rinunzia era accettata, con dichiarazione in calce al

predetto atto, dal Presidente della Regione;

che pertanto il ricorso è da dichiarare estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.