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Ordinanza 28/1967 ECLI:IT:COST:1967:28 Generato dall'IA

Ordinanza 28/1967 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 28/1967
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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recante "Provvidenze regionali per l'assistenza sanitaria generica agli

Regesto Legislator

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art. 81 della Costituzione; Ordinanza 28/1967 · Corte costituzionale: recante "Provvidenze regionali per l'assistenza sanitaria generica agli

Parole chiave

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finanze regionali revoca dell'opposizione aiuti concessi dagli Stati Stato regionale spese di difesa diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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art. 81 della Costituzione
in riferimento all'art. 81 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 luglio 1966

recante "Provvidenze regionali per l'assistenza sanitaria generica agli

artigiani", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la

Regione siciliana, notificato il 21 luglio 1966, depositato nella

cancelleria della Corte costituzionale il 30 successivo ed iscritto al

n. 17 del Registro ricorsi 1966.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 15 febbraio 1967 il Giudice

relatore Costantino Mortati:

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Commissario dello Stato.

Ritenuto che, col ricorso indicato in epigrafe, il Commissario

dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge sopra citata

in riferimento all'art. 81 della Costituzione;

che per il Commissario dello Stato si è costituita in giudizio

l'Avvocatura generale dello Stato che ha depositato in cancelleria una

memoria in data 10 gennaio 1967;

che al ricorso ha resistito la Regione in persona del suo

Presidente rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Maniscalco Basile,

con deduzioni in data 8 agosto 1966;

che il Commissario dello Stato, con atto del 28 dicembre 1966,

depositato in cancelleria il 6 febbraio 1967, ha dichiarato di

rinunciare al ricorso predetto;

che la Regione siciliana ha accettato tale rinuncia con

dichiarazione in calce all'atto stesso;

Considerato che il processo è conseguentemente da ritenere

estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.