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Ordinanza 27/1967 ECLI:IT:COST:1967:27 Generato dall'IA

Ordinanza 27/1967 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 27/1967
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Cannella, per l'I.N.P.S., ed il sostituto avvocato generale dello Stato

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 27/1967 · Corte costituzionale: Cannella, per l'I.N.P.S., ed il sostituto avvocato generale dello Stato

Parole chiave

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sospensione delle prestazioni d'invalidità mantenimento della previdenza rendita d'invalidità della previdenza professionale suddivisione della previdenza professionale copertura dell'assicurazione invalidità revisione della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo

comma, della legge 2 aprile 1958, n. 377, recante "Norme sul

riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti

dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette", promosso con

ordinanza emessa il 29 gennaio 1965 dal Tribunale di Napoli nel

procedimento civile vertente tra Stellano Vincenzo e l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 79 del Registro

ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 139 del 5 giugno 1965.

Visti gli atti di costituzione di Stellano Vincenzo e dell'I.N.P.S.

e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 18 gennaio 1967 la relazione del

Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

uditi l'avv. Giuseppe Abbamonte, per lo Stellano, l'avv. Giorgio

Cannella, per l'I.N.P.S., ed il sostituto avvocato generale dello Stato

Piero Peronaci, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che l'ordinanza di rimessione di cui in epigrafe ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione

di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 18 della legge

2 aprile 1958, n. 377, nella sola parte in cui viene disposto che i

versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità,

la vecchiaia ed i superstiti devono essere sospesi durante i periodi di

tempo nei quali l'iscritto, per un rapporto di lavoro in atto, è

soggetto a forme sostitutive dell'assicurazione stessa; che il giudizio

di rilevanza è stato formulato con generico riferimento all'intero

disposto del primo comma dell'art. 18 citato;

Considerato che, al fine di una valida iniziativa del processo

incidentale di legittimità costituzionale, il giudice è tenuto ad

accertare la specifica rilevanza nel processo a quo della disposizione

di legge sottoposta all'esame di questa Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti vengono restituiti al Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.