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Ordinanza 18/1967 ECLI:IT:COST:1967:18 Generato dall'IA

Ordinanza 18/1967 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 18/1967
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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delle leggi sulle imposte dirette), proposta, con l'ordinanza citata in

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Ordinanza 18/1967 · Corte costituzionale: delle leggi sulle imposte dirette), proposta, con l'ordinanza citata in

Parole chiave

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imposta diretta imposizione secondo il dispendio delegazione legislativa diritto tributario imposizioni interne aliquota d'imposta
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 211 del

D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte

dirette), promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1964 dal

Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra l'Esattoria

comunale di Pesaro ed Ottaviani Waldemar, iscritta al n. 146 del

Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 226 del 10 settembre 1966.

Udita nella camera di consiglio del 19 gennaio 1967 la relazione

del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che con l'ordinanza 17 novembre 1964 il Tribunale di

Bologna ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art.

211 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte

dirette), in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione:

Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 64 del

1966, ha dichiarato non fondata la predetta questione di legittimità

costituzionale;

che non sussistono ragioni che inducono a modificare la precedente

decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 211 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U.

delle leggi sulle imposte dirette), proposta, con l'ordinanza citata in

epigrafe, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.