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Ordinanza 16/1967 ECLI:IT:COST:1967:16 Generato dall'IA

Ordinanza 16/1967 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 16/1967
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legittimità costituzionale del D.P.R. 5 giugno 1951, n. 502, in quanto

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Ordinanza 16/1967 · Corte costituzionale: 5 giugno 1951, n. 502, in quanto

Parole chiave

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espropriante acquisto del possesso legittimazione a contestare licenza regime della proprietà ampliamento dell'espropriazione azione di manutenzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 5 giugno

1951, n. 502, promosso con ordinanza 22 dicembre 1964 della Corte

d'appello di Catanzaro nel procedimento civile vertente fra Trevisi

Vito e Giuseppe contro l'Opera per la valorizzazione della Sila,

iscritta al n. 30 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 del 17 aprile 1965.

Visti gli atti di costituzione di Trevisi Vito e Giuseppe e di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 18 gennaio 1967 la relazione del

Giudice Michele Fragali:

uditi l'avv. Francesco Tassoni, per i Trevisi, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, con l'ordinanza suddetta, è stata proposta, con

riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale del D.P.R. 5 giugno 1951, n. 502, in quanto

violava gli artt. 4 e 27 della legge delegante 12 maggio 1950, n. 230,

perché il piano particolareggiato di espropriazione nei confronti di

Barracco Roberto che con esso si approvava, riguardava anche un

appezzamento di terreno di proprietà di Trevisi Vito e Giuseppe;

ritenuto altresì che la parte privata e l'interveniente hanno dato

notizia che è addivenuta una transazione con l'ente Sila per le

pretese dedotte nel giudizio a quo;

Considerato che la circostanza suddetta possa far supporre che allo

stato sia venuta meno la rilevanza delle questioni rimesse al giudizio

della Corte costituzionale e che tale valutazione non può essere

compiuta se non dalla Corte di appello;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano trasmessi alla Corte di appello di

Catanzaro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.