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Sentenza 142/1967 ECLI:IT:COST:1967:142 Generato dall'IA

Sentenza 142/1967 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 142/1967
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Rosa, iscritta al n. 173 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella

Regesto Legislator

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art. 17 della costituzione; Sentenza 142/1967 · Corte costituzionale: Rosa, iscritta al n. 173 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella

Parole chiave

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art. 17 della costituzione

Disposizioni normative citate

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art. 17 della costituzione
licenza del questore, in riferimento all'art. 17 della costituzione.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 del T.

U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno

1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1966 dal

pretore di Postiglione nel procedimento penale a carico di Mangini

Rosa, iscritta al n. 173 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del 24 settembre 1966.

Udita nella camera di consiglio del 7 novembre 1967 la relazione

del Giudice Giuseppe Chiarelli.

:

In seguito a denuncia del comandante la stazione carabinieri di

Serra fu instaurato dinanzi al pretore di Postiglione procedimento

penale a carico di Rosa Mangini, imputata della contravvenzione di cui

agli artt. 68 e 17 del T. U. legge di p.s. (R.D. 18 giugno 1931, n.

773), per aver dato nel suo locale, adibito ad esercizio di bar,

costituente luogo aperto al pubblico, una festa da ballo senza la

licenza del questore.

Nel corso del dibattimento il pretore, con ordinanza 23 giugno

1966, ritenuto che nella specie la festa non costituiva riunione

pubblica e non si svolgeva in luogo aperto al pubblico, ma solo esposto

al pubblico, sollevava d'ufficio questione di legittimità

costituzionale del predetto art. 68, limitatamente alla parte in cui

vieta di dare feste da ballo, in luogo esposto al pubblico, senza la

licenza del questore, in riferimento all'art. 17 della costituzione.

Sospeso il giudizio, rimetteva gli atti a questa Corte.

Tale ordinanza è stata regolarmente comunicata ai Presidenti delle

Camere, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

La causa è stata trattata in camera di consiglio il giorno 7

novembre 1967, ai sensi dell'art. 26, comma secondo, della legge 11

marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9, comma primo, delle Norme integrative

per i giudizi davanti alla Corte costituzionale Gazzetta Ufficiale 24

marzo 1956).

:

La questione di legittimità costituzionale proposta nel presente

giudizio ha per oggetto l'art. 68 del vigente T. U. delle leggi di p.s.

nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al

pubblico, senza la licenza del questore.

La questione è fondata.

Il predetto art. 68 comprende varie ipotesi, alcune delle quali si

concretano in spettacoli e rappresentazioni, in fatti cioè destinati a

terzi (spettatori), e che pertanto ricadono sotto la cosiddetta polizia

dello spettacolo, nei limiti in cui questa è diretta alla tutela di

beni costituzionalmente protetti; altre invece si concretano in puri

fatti di riunione, per scopo di comune divertimento o passatempo. Tale

è l'ipotesi della festa da ballo, la quale pertanto ricade interamente

sotto il precetto dell'art. 17 della costituzione.

In relazione a tale articolo, questa Corte ha già dichiarato la

illegittimità costituzionale dell'art. 18 del T. U. legge di p.s.

nella parte in cui prescriveva il preavviso per le riunioni non tenute

in luogo pubblico, e ha osservato che, per il testuale disposto del

secondo comma dell'art. 17 della costituzione, l'obbligo del preavviso

resta limitato alle sole riunioni in luogo pubblico (sent. n. 27 del

1958).

A maggior ragione deve dichiararsi, in riferimento al medesimo

secondo comma dell'art. 17 della costituzione, l'illegittimità

costituzionale della norma che richiede un atto autorizzativo della

pubblica autorità (la licenza del questore) per dare una festa da

ballo in luogo, non pure aperto, ma semplicemente esposto al pubblico.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 68 del T. U.

delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931,

n. 773, nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo

esposto al pubblico, senza la licenza del questore, in riferimento allo

art. 17 della costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.