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Ordinanza 131/1967 ECLI:IT:COST:1967:131 Generato dall'IA

Ordinanza 131/1967 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 131/1967
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, comma

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 131/1967 · Corte costituzionale: 545, comma

Parole chiave

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appropriazione indebita di trattenute salariali retribuzione del lavoratore dipendente impieghi nella pubblica amministrazione disposizioni sul trattamento economico percepzione indebita di disoccupazione ricorso all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
quarto, del Codice di procedura civile per violazione dell'art. 3 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 545, comma

quarto, del Codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa

il 10 ottobre 1966 dal pretore di Gallarate nel procedimento civile

vertente tra Fedeli Angelo e Colombo Giovanna e Mario, iscritta al 218

del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 299 del 26 novembre 1966.

Udita nella camera di consiglio del 7 novembre 1967 la relazione

del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che con la predetta ordinanza il pretore di Gallarate ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, comma

quarto, del Codice di procedura civile per violazione dell'art. 3 della

Costituzione denunciando la disparità di trattamento fatto ai

dipendenti privati rispetto a quello fatto ai dipendenti pubblici

dall'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in materia di

pignorabilità della retribuzione;

che non c'è stata costituzione di parti;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 88 del 25 maggio

1963, ha dichiarato non fondata una analoga questione di legittimità

costituzionale negando che la diversa disciplina contenuta

rispettivamente nell'art. 545, comma quarto, del Codice di procedura

civile e nell'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, violi l'art. 3

della Costituzione ed affermando invece come sia giustificata da

profonde diversità di situazioni;

che pertanto la questione relativa alla legittimità costituzionale

dell'art. 545, comma quarto del Codice di procedura civile, proposta

ora, si presenta negli stessi termini e con gli stessi argomenti di

quella sollevata sull'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, già

decisa con la predetta sentenza n. 88 del 25 maggio 1963, dalla quale

non sussistono ragioni perché ci si debba discostare;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata, con

l'ordinanza 10 ottobre 1966 del pretore di Gallarate, sulla

legittimità costituzionale dell'art. 545, comma quarto, del codice di

procedura civile relativo alla pignoratilità di un quinto della

retribuzione di prestatori d'opera.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.