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Ordinanza 130/1967 ECLI:IT:COST:1967:130 Generato dall'IA

Ordinanza 130/1967 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 130/1967
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Commissario dello Stato presso la Regione siciliana impugnava la legge

Regesto Legislator

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Ordinanza 130/1967 · Corte costituzionale: Commissario dello Stato presso la Regione siciliana impugnava la legge

Parole chiave

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 31 marzo 1967,

concernente l'"Istituzione di una cattedra di terapia

medica-sistematica presso la Facoltà di medicina e chirurgia

dell'Università di Catania", promosso con ricorso del Commissario

dello Stato per la Regione siciliana notificato l'8 aprile 1967,

depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 13 del

Registro ricorsi 1967.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1967 il Giudice

relatore Antonio Manca;

Ritenuto che con ricorso 8 aprile 1967, notificato in pari data e

depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 17 aprile

successivo, iscritto al n. 13 del Registro ricorsi del 1967, il

Commissario dello Stato presso la Regione siciliana impugnava la legge

approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 31 marzo

1967, concernente l'"Istituzione di una cattedra di terapia

medica-sistematica presso la Facoltà di medicina e chirurgia

dell'Università di Catania";

che il Commissario dello Stato chiedeva che fosse dichiarata

l'illegittimità costituzionale della legge predetta per violazione

dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione;

che al detto ricorso resisteva la Regione a mezzo del suo

Presidente, difeso dall'avv. prof. Vincenzo Gueli, con deduzioni 7

maggio 1967;

che con atto depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale il 5 giugno successivo, il Commissario dello Stato

rinunciava al ricorso e la rinunzia veniva accettata dal Presidente

della Regione siciliana con dichiarazione in calce all'atto predetto.

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per

i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo deve

dichiararsi estinto per avvenuta rinunzia;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.