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Ordinanza 127/1967 ECLI:IT:COST:1967:127 Generato dall'IA

Ordinanza 127/1967 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 127/1967
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Regesto Legislator

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art. 24 della costituzione, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 127/1967 · Corte costituzionale: del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Parole chiave

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diritti della difesa giurisdizione costituzionale diritti procedurali censura costituzionale tutela del processo decisionale diritto di essere sentito

Disposizioni normative citate

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art. 24 della costituzione
relazione all'art. 24 della costituzione, nelle parti in cui rendono
art. 3 della Costituzione
compiere atti di istruzione sommaria, in riferimento all'art. 3 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 231, primo

comma, e 398, secondo comma, del Codice di procedura penale, promossi

con le seguenti ordinanze;

1) ordinanza emessa il 9 febbraio 1967 dal pretore di Gela nel

procedimento penale a carico di Moscato Melchiorre, iscritta al n. 75

del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 109 del 29 aprile 1967;

2) ordinanza emessa il 24 febbraio 1967 dal pretore di Barcellona

Pozzo di Gotto nel procedimento penale a carico di Crinò Giovanni,

iscritta al n. 91 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 157 del 24 giugno 1967.

Udita nella camera di consiglio del 18 ottobre 1967 la relazione

del Giudice Antonio Manca;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 febbraio 1967 il pretore di

Gela, nel procedimento penale a carico di Moscato Melchiorre, ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 231,

prima parte, e 398, secondo comma, del Codice di procedura penale, in

relazione all'art. 24 della costituzione, nelle parti in cui rendono

facoltativo per il pretore il procedere alla istruzione sommaria nei

giudizi per i reati di competenza del pretore medesimo;

che detta ordinanza, letta in udienza e ritualmente notificata al

Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei

due rami del Parlamento, iscritta al n. 75 del registro ordinanze 1967,

è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 29 aprile 1967;

che non vi è stata Costituzione di parti, né intervento davanti a

questa Corte;

Ritenuto che la stessa questione è stata sollevata altresì, in

relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con ordinanza del

pretore di Barcellona Pozzo di Gotto, nel procedimento penale a carico

di Crinò Giovanni;

che anche questa ordinanza, ritualmente notificata e comunicata ai

sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, iscritta al n.

91 del Registro ordinanze 1967, è stata pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 157 del 24 giugno 1967;

che non vi è stata Costituzione di parti né intervento davanti a

questa Corte;

Considerato che con sentenza n. 46 del 12 aprile 1967, questa Corte

ha dichiarato non fondate:

a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 231 del

Codice di procedura penale, nella parte in cui attribuisce al pretore

la facoltà di emettere il decreto di citazione per il giudizio, senza

compiere atti di istruzione sommaria, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione;

b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 398 dello

stesso Codice, nella parte in cui non prevede l'obbligo della

contestazione del fatto, qualora non si proceda al compimento di atti

di istruzione sommaria, in riferimento all'art. 24, secondo comma,

della Costituzione;

che i principi enunciati nella richiamata sentenza, devono essere

riaffermati, non essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione

in contrario;

Visti gli artt. 26, secondo comma, 29 della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con le

ordinanze dei pretori di Gela e di Barcellona Pozzo di Gotto,

riguardante la legittimità costituzionale degli artt. 231, primo

comma, e 398, secondo comma, del Codice di procedura penale, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

ordina la restituzione degli atti alle competenti autorità

giudiziarie.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.