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Ordinanza 126/1967 ECLI:IT:COST:1967:126 Generato dall'IA

Ordinanza 126/1967 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 126/1967
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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n. 162, in riferimento agli artt. 73 e 76 della Costituzione in quanto,

Regesto Legislator

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Ordinanza 126/1967 · Corte costituzionale: n. 162, in riferimento agli artt. 73 e 76 della Costituzione in quanto,

Parole chiave

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termine legale delegazione legislativa deficit di recepimento censure tardive tempestività dell'invio postale ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio

1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella

preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", promosso con

ordinanza emessa il 16 gennaio 1967 dal pretore di Mortara nel

procedimento penale a carico di Alliod Olga, iscritta al n. 77 del

Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 120 del 13 maggio 1967;

Udita nella camera di consiglio del 18 ottobre 1967 la relazione

del Giudice Antonino Papaldo;

Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata è stata sollevata la

questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965,

n. 162, in riferimento agli artt. 73 e 76 della Costituzione in quanto,

essendo la legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1964, entrata in vigore il 12

novembre 1964, il termine di tre mesi prefissato per l'esercizio della

delega sarebbe scaduto nel giorno 11 febbraio 1965, mentre la legge

delegata è stata emanata il successivo giorno 12, ed in quanto,

essendo stata la legge delega pubblicata con ritardo, si sarebbe eluso

il termino predetto;

che l'ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata

ritualmente, ma nessuno si è costituito in questa sede;

Considerato che con diverse sentenze (nn. 13, 32 e 33 del 1967)

questa Corte ha dichiarato non fondate le questioni predette e che non

sono state addotte e non sussistono ragioni che inducano a modificare

le precedenti decisioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe ed ordina

la restituzione degli atti al pretore di Mortara.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.