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Ordinanza 125/1967 ECLI:IT:COST:1967:125 Generato dall'IA

Ordinanza 125/1967 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 125/1967
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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questione di legittimità costituzionale del D. P. 12 febbraio 1965, n.

Regesto Legislator

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Ordinanza 125/1967 · Corte costituzionale: P. 12 febbraio 1965, n.

Parole chiave

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delegazione legislativa termine legale deposito tardivo deficit di recepimento ritardo ingiustificato regolamento delegato
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio

1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella

preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", promosso con

ordinanza emessa il 24 gennaio 1967 dal pretore di Sampierdarena nel

procedimento penale a carico di Raiteri Liliano, iscritta al n. 66 del

Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 102 del 22 aprile 1967;

Udita nella camera di consiglio del 18 ottobre 1957 la relazione

del Giudice Antonino Papaldo;

Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata è stata sollevata la

questione di legittimità costituzionale del D. P. 12 febbraio 1965, n.

162, in riferimento agli artt. 73 e 76 della Costituzione in quanto,

essendo la legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1964, entrata in vigore il 12

novembre 1964, il termine di tre mesi prefissato per l'esercizio della

delega sarebbe scaduto nel giorno 11 febbraio 1965, mentre la legge

delegata è stata emanata il successivo giorno 12 ed in quanto,

essendo stata la legge delega pubblicata con ritardo, si sarebbe

eluso il termine predetto;

che l'ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata

ritualmente, ma nessuno si è costituito in questa sede;

Considerato che con diverse sentenze (nn. 13, 32 e 33 del 1967)

questa Corte ha dichiarato non fondata la questione predetta e che non

sono state addotte e non sussistono ragioni che inducano a modificare

le precedenti decisioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe ed ordina

la restituzione degli atti al pretore di Sampierdarena

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.