Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 124/1967 ECLI:IT:COST:1967:124 Generato dall'IA

Ordinanza 124/1967 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 124/1967
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 24 della Costituzione; Ordinanza 124/1967 · Corte costituzionale: comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

Parole chiave

Generato dall'IA
diritti della difesa ritardo ingiustificato termini legali preparazione della difesa giurisdizione costituzionale grave deficienza del procedimento all'estero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 24 della Costituzione
all'art. 24 della Costituzione, dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 503, ultimo

comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

18 gennaio 1967 dal Tribunale di Bari nel procedimento penale a carico

di Gagliardi Mario, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 1967 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 25 marzo

1967.

Udita nella camera di consiglio del 18 ottobre 1967 la relazione

del Giudice Biagio Petrocelli;

Ritenuto che, nel corso del procedimento penale davanti al

Tribunale di Bari a carico di Gagliardi Mario, la difesa dell'imputato

ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 503, ultimo comma, del Codice

di procedura penale, che conferisce al giudice la facoltà, nei giudizi

direttissimi, di concedere all'imputato un termine non inferiore a

cinque giorni per preparare la difesa;

che il Tribunale ha ritenuto la questione non manifestamente

infondata, rilevando che il potere discrezionale riconosciuto al

giudice dalla norma impugnata non sarebbe conciliabile con il diritto

alla difesa sancito inderogabilmente dall'art. 24; ed ha pertanto

rimesso gli atti a questa Corte costituzionale con ordinanza del 18

gennaio 1967;

che l'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 25 marzo 1967;

che non vi è stata Costituzione di parti;

Considerato che la questione proposta è identica a quella che è

stata oggetto della sentenza n. 92 del 26 giugno 1967;

che con detta sentenza la Corte dichiarò non fondata la questione,

e non sussistono motivi per discostarsi da tale decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, e ordina

la restituzione degli atti al Tribunale di Bari.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.