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Sentenza 112/1967 ECLI:IT:COST:1967:112 Generato dall'IA

Sentenza 112/1967 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 112/1967
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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somma allo stesso spettante veniva prenotata al campione civile, ma non

Regesto Legislator

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art. 36 della Costituzione; Sentenza 112/1967 · Corte costituzionale: somma allo stesso spettante veniva prenotata al campione civile, ma non

Parole chiave

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liquidazione degli onorari difensivi mercede del perito indennità di patrocinio spese di gratuito patrocinio compenso legato al risultato risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 36 della Costituzione
- In ordine alla violazione dell'art. 36 della Costituzione, che
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 436 della

Tariffa civile approvata con R.D. 23 dicembre 1865, n. 2700, 34 del D.

M. 28 giugno 1866 ed 11 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, promosso

con ordinanza emessa il 21 gennaio 1966 dal Tribunale di Varese sul

ricorso del Procuratore della Repubblica di Varese per interdizione di

Baù Daniele, iscritta al n. 105 del Registro ordinanze 1966 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 182 del 23

luglio 1966.

Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì.

:

Con ricorso del 29 marzo 1965, il Procuratore della Repubblica di

Varese promoveva giudizio d'interdizione contro Baù Daniele, e nel

corso della istruttoria chiedeva che fosse disposta consulenza tecnica

al fine di accertare lo stato di mente dell'interdicendo. Espletata la

perizia, e procedutosi alla liquidazione degli onorari al perito, la

somma allo stesso spettante veniva prenotata al campione civile, ma non

anticipata dall'Erario. Dopo le conclusioni delle parti e la rimessione

della causa al Tribunale, questo, con ordinanza del 21 gennaio 1966, ha

sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 436 della Tariffa civile approvata con R.D. 23 dicembre 1865, n.

2700, 34 del D. M. 28 giugno 1866 ed 11 del R.D. 30 dicembre 1923, n.

3282, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 182 del 23

luglio 1966. Nel giudizio dinanzi questa Corte non vi è stata

costituzione di parti, onde la questione è stata discussa in camera di

consiglio.

:

1. - Nei giudizi di interdizione e di inabilitazione promossi dal

P. M., gli onorari del consulente tecnico vengono annotati a debito nel

campione civile, ma non anticipati dall'Erario, il quale corrisponde

soltanto le spese di viaggio, di soggiorno e le eventuali spese

sostenute nel procedere alla perizia. Nel caso in cui la domanda

attrice venga rigettata, il consulente non può ripetere gli onorari,

non essendo ammissibile - per costante giurisprudenza - che il P.M.

venga condannato al pagamento delle spese processuali. Rilevando che,

al contrario, in materia penale l'Erario anticipa al perito spese ed

onorari a norma dell'art. 1, primo comma n. 2, e dell'art. 3 del R.D.

23 dicembre 1865, n. 2701, l'ordinanza di rimessione ritiene violati

gli artt. 3 e 36 della Costituzione, ed impugna pertanto l'art. 436 del

R.D. 23 dicembre 1865, n. 2700 (che approva la tariffa per gli atti

giudiziari in materia civile) e l'art. 34 del D. M. 28 giugno 1866, che

ritiene sostituito dall'art. 11 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282

(legge sul gratuito patrocinio).

2. - La Corte osserva che l'art. 436 della Tariffa civile è stato

interpretato ed applicato in modo da dare luogo alla violazione dei

suindicati precetti costituzionali.

La distinzione fra le spese vive e gli onorari del perito,

anticipate le prime e gli altri non, prevista per le cause civili

interessanti le persone ammesse al gratuito patrocinio, viene

espressamente disciplinata dalla legge sul gratuito patrocinio (art. 6

del R.D. 21 novembre 1865, n. 2627, sostituito dall'art. 11 del R.D. 30

dicembre 1923, n. 3282). E l'art. 34 del D. M. 28 giugno 1866,

contenente istruzioni per l'esecuzione della tariffa in materia civile,

riassume sostanzialmente tale disciplina, secondo la quale, nelle cause

dei poveri, gli ufficiali pubblici, i notai ed i periti debbono

prestare la loro opera gratuitamente, salva la ripetizione degli

onorari dalla parte condannata nelle spese, ed anche dalla stessa parte

ammessa al gratuito patrocinio qualora venga a cessare lo stato di

povertà.

L'estensione di queste norme ai giudizi di interdizione e di

inabilitazione promossi dal P. M. è derivata dalla interpretazione

dell'art. 436 della Tariffa civile che è la sola norma di legge che

tratta delle spese nei suindicati giudizi, e che, pur non facendo cenno

delle anticipazioni degli onorari spettanti ai periti, dispone che la

nota delle spese annotate nel campione civile "sarà dettagliata come

quella delle cause dei poveri". Dal che l'art. 39 dello stesso D. M.

28 giugno 1866 - quello che il giudice a quo avrebbe dovuto menzionare

al posto dell'art. 34 - ha potuto dedurre che le medesime norme delle

cause civili interessanti le persone ammesse al gratuito patrocinio

sono applicabili ai giudizi di interdizione e di inabilitazione

promossi dal P.M.

3. - Evidente appare la violazione del principio di eguaglianza,

non risultando giustificata la destinazione operata fra processo penale

e processo civile, allorquando il P.M., esercitando in entrambi i casi

il diritto di azione nel pubblico interesse, richiede l'opera di un

ausiliare. Il P.M. che promuove l'azione civile per la tutela degli

interessi delle persone incapaci, e cioè di quegli stessi interessi

che sono tutelati dalla legge, esercita una funzione non dissimile da

quella penale. Ne deriva una identità di posizione - avvalorata

altresì dagli argomenti addetti dalla giurisprudenza a sostegno della

tesi che il P.M. non può essere condannato al pagamento delle spese in

caso di soccombenza -, la quale non consente discriminazioni, per

quanto attiene alla anticipazione di onorari, tra gli ausiliari la cui

opera viene richiesta da un identico organo.

4. - In ordine alla violazione dell'art. 36 della Costituzione, che

peraltro va esaminata anche in riferimento all'art. 35, va osservato

che le ragioni addotte per giustificare la prestazione gratuita del

professionista in quelle cause civili, nelle quali è evidente

l'interesse pubblico di fornire ai non abbienti i mezzi necessari per

far valere il loro buon diritto e di assicurare quindi il retto

funzionamento della giustizia nei confronti di ricchi e di poveri, non

sussistono nei giudizi civili promossi dal P. M., il quale - avendo

nel processo la qualità di soggetto che agisce per l'attuazione della

legge - può disporre di tutti i mezzi che l'Erario ha il dovere di

approntare per il buon funzionamento della giustizia. Appare certo che,

nei giudizi di interdizione e di inabilitazione promossi dal P.M.,

l'imposizione di una prestazione gratuita al libero professionista

sacrifica - senza apprezzabili motivi - la tutela del lavoratore nel

suo diritto alla retribuzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 436 del R.D. 23

dicembre 1865, n. 2700 (che approva la tariffa per gli atti giudiziari

in materia civile), nei limiti in cui non prevede l'anticipazione da

parte dell'Erario degli onorari spettanti al consulente tecnico e ad

altri ausiliari del giudice nei giudizi di interdizione e di

inabilitazione promossi dal P.M.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.