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Ordinanza 93/1966 ECLI:IT:COST:1966:93 Generato dall'IA

Ordinanza 93/1966 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 93/1966
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dall'Assemblea regionale siciliana il 22 dicembre 1965, recante "Norme

Regesto Legislator

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art. 81 della Costituzione; Ordinanza 93/1966 · Corte costituzionale: dall'Assemblea regionale siciliana il 22 dicembre 1965, recante "Norme

Parole chiave

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revoca dell'opposizione conseguenze del ritiro revoca del gratuito patrocinio restituzione dei sussidi statali rinuncia alle prestazioni d'assicurazione ritiro dell'azione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 81 della Costituzione
in riferimento all'art. 81 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana il 22 dicembre 1965, recante "Norme

integrative della legge 1 febbraio 1963, n. 11, concernente il

conglobamento delle retribuzioni del personale dell'amministrazione

regionale", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la

Regione siciliana notificato il 29 dicembre 1965, depositato nella

cancelleria della Corte costituzionale l'8 gennaio 1966 ed iscritto al

n. 1 del Registro ricorsi 1966.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 1 giugno 1966 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Commissario

dello Stato per la Regione siciliana impugnava la legge sopra indicata

in riferimento all'art. 81 della Costituzione;

che a tale ricorso resisteva la Regione, a mezzo del suo

Presidente, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Gueli e

Giuseppe Guarino;

che con atto del 10 maggio 1966, depositato in cancelleria il 24

successivo, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha

dichiarato di rinunciare al ricorso predetto e che tale rinuncia è

stata accettata dal Presidente della Regione siciliana, con

dichiarazione in calce all'atto stesso;

Considerato che, pertanto, il processo deve essere dichiarato

estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.