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Ordinanza 77/1966 ECLI:IT:COST:1966:77 Generato dall'IA

Ordinanza 77/1966 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 77/1966
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato

Regesto Legislator

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art. 81 della Costituzione; Ordinanza 77/1966 · Corte costituzionale: ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato

Parole chiave

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censure procedurali declinatoria di competenza procedura di rivendicazione nel pignoramento procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia procedure di ricorso difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 81 della Costituzione
in riferimento all'art. 81 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dalla Assemblea regionale siciliana il 21 gennaio 1966, intitolata

"Provvedimenti di carattere finanziario per il ripianamento dei

disavanzi finanziari della Regione al 31 dicembre 1965", promosso con

ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato

il 29 gennaio 1966, depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale l'8 febbraio 1966 ed iscritto al n. 3 del Registro

ricorsi 1966.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;

udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1966 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Commissario

dello Stato per la Regione siciliana impugnava la legge sopra indicata

in riferimento all'art. 81 della Costituzione;

che a tale ricorso resisteva la Regione, a mezzo del suo

Presidente, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Guarino e

Antonio Sorrentino;

che con atto in data 12 aprile 1966, depositato in cancelleria il

30 aprile 1966, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha

dichiarato di rinunciare al ricorso suddetto e che tale rinuncia è

stata accettata, con dichiarazione in calce all'atto stesso, dal

Presidente della Regione siciliana;

Considerato che, pertanto, il processo deve essere dichiarato

estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.