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Ordinanza 68/1966 ECLI:IT:COST:1966:68 Generato dall'IA

Ordinanza 68/1966 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 68/1966
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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alla Corte di appello di Roma tra il Ministero del tesoro e la Società

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Ordinanza 68/1966 · Corte costituzionale: alla Corte di appello di Roma tra il Ministero del tesoro e la Società

Parole chiave

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tutela degli interessi commerciali opposizione al precetto esecutivo contenzioso dell'assicurazione invalidità impugnazione di decisioni amministrative caso di rigore economico contenzioso commerciale
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del R. D.

L. 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932,

n. 18, promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1965 dalla Corte di

appello di Roma nel procedimento civile vertente tra il Ministero del

tesoro e la Società a r.l. P. Capuano e C., con sede in Napoli,

iscritta al n. 170 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 4 settembre 1965.

Udita nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente davanti

alla Corte di appello di Roma tra il Ministero del tesoro e la Società

a r.l. P. Capuano e C., con sede in Napoli, la Corte ritenne non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 del R.D.L. 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella

legge 11 gennaio 1932, n. 18, in relazione agli artt. 76, 77 e 41 della

Costituzione; e che, in conseguenza, sospese il giudizio e rinviò gli

atti a questa Corte con ordinanza 13 aprile 1965, ritualmente

notificata e comunicata;

che davanti alla Corte si è costituita la Società a r.l. P.

Capuano e C., rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Cimmino e

Giuliano Declich, con deduzioni depositate il 23 settembre 1965, nelle

quali si conclude perché la Corte dichiari l'illegittimità

costituzionale della norma impugnata;

che si è costituito altresì il Ministro per il tesoro,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che nelle

deduzioni depositate l'8 agosto 1965 e in una breve memoria depositata

il 18 aprile 1966 ha chiesto che le sollevate questioni di

costituzionalità fossero dichiarate manifestamente infondate;

Considerato che la Corte con sentenza n. 86 del 14 dicembre 1965 ha

già dichiarato non fondate le sollevate questioni di legittimità

costituzionale;

che né nell'ordinanza di rimessione, né negli scritti difensivi

della parte privata le questioni sono prospettate sotto profili nuovi o

diversi e comunque tali da indurre la Corte a mutare il suo

convincimento;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni sollevate con

ordinanza 13 aprile 1965 dalla Corte di appello di Roma sulla

legittimità costituzionale dell'art. 1 del R. D. L. 29 settembre 1931,

n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, in riferimento

agli artt. 76, 77 e 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.