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Sentenza 66/1966 ECLI:IT:COST:1966:66 Generato dall'IA

Sentenza 66/1966 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 66/1966
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 225 del

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Sentenza 66/1966 · Corte costituzionale: 225 del

Parole chiave

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certificato di circolazione autorizzazione d'entrata libertà del commercio autorizzazione di polizia restrizioni accessorie restrizione della libera circolazione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 225 del

regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, approvato con R. D. 6 maggio 1940, n. 635, promosso con

ordinanza emessa dal Pretore di Pizzo il 30 giugno 1965 nel

procedimento penale a carico di Pasceri Nicola, iscritta al n. 205 del

Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 297 del 27 novembre 1965.

Udita nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del

Giudice Francesco Paolo Bonifacio.

.

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico del sig. Nicola

Pasceri il Pretore di Pizzo, accogliendo un'eccezione sollevata dalla

difesa dell'imputato, ha ritenuto rilevante e non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 225 del

R. D. 6 maggio 1940, n. 635.

Nell'ordinanza - emessa nella pubblica udienza del 30 giugno 1965 -

il Pretore osserva che la norma impugnata, la quale prevede che gli

esercenti mestieri girovaghi presentino all'autorità di pubblica

sicurezza dei comuni che essi percorrono il certificato di iscrizione

previsto dall'art. 121 del R. D. 18 giugno 1931, n. 773, e conferisce

alla predetta autorità la facoltà di imporre limitazioni di tempo e

di ambiente, appare in contrasto con gli artt. 41, 16, 13 e 3 della

Costituzione in quanto: a) la presentazione del certificato al fine del

visto si risolve in una non giustificata restrizione della libertà

commerciale; b) la disposizione impugnata crea una disuguaglianza in

relazione ad altre categorie di commercianti e rende possibile la

determinazione di limitazioni diverse da comune a comune e perfino

nell'ambito territoriale dello stesso comune; c) il potere conferito

all'autorità di pubblica sicurezza è svincolato dalla sussistenza di

concrete situazioni che possano legittimarne l'esercizio; d) la

limitazione di tempo e di ambiente, disposta in riferimento ad una

concreta domanda di visto, determina una limitazione di indole

strettamente personale.

2. - L'ordinanza è stata ritualmente notificata all'imputato non

comparso ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; è stata

comunicata ai Presidenti delle due Camere ed è stata pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 297 del 27 novembre 1965. Nel presente giudizio

non vi è stata costituzione di parte e non è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri. La causa viene pertanto decisa

in camera di consiglio.

:

La norma denunziata è contenuta nel R. D. 6 maggio 1940, n. 635,

relativa al "regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno

1931, n. 773, sulle leggi di pubblica sicurezza", emesso su parere del

Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri. Il

provvedimento non ha forza di legge e pertanto la questione di

legittimità costituzionale è da ritenersi inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 225 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza (R. D. 18 giugno 1931, n. 773), approvato

con R. D. 6 maggio 1940, n. 635, sollevata dal Pretore di Pizzo con

ordinanza 30 giugno 1965 in riferimento agli artt. 41, 16, 13 e 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.