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Ordinanza 58/1966 ECLI:IT:COST:1966:58 Generato dall'IA

Ordinanza 58/1966 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 58/1966
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1966, e con deliberazione emessa il 30

Regesto Legislator

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Ordinanza 58/1966 · Corte costituzionale: Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1966, e con deliberazione emessa il 30

Parole chiave

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legittimazione a ricorrere pubblicità della procedura partecipazione alla procedura tipo di azione diritto di agire in giudizio costituzionalità delle leggi
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 15, n. 6,

del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 16, comma primo, del R.D. 30

gennaio 1941, n. 12, promossi con due deliberazioni emesse il 5 marzo

1965 dal Consiglio comunale di Chieuti sui ricorsi di Saracino Nicola

contro Rubino Pierino e Dardes Aldo, iscritto ai un. 230 e 231 del

Registro ordinanze 1965 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1966, e con deliberazione emessa il 30

ottobre 1965 dal Consiglio comunale di Borbona su ricorso di Marinucci

Emidio, iscritta al n. 18 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966.

Udita nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca:

Ritenuto che con le deliberazioni sopra riportate si sono proposte

le questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 15, n.

6, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 16, comma primo, del R.D. 30

gennaio 1941, n. 12;

che in uno dei giudizi si è costituita la parte privata ed è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri:

Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 93 del

1965, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 326 del 31 dicembre 1965,

ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 82, 83 del

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico relativo alle elezioni

comunali) e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 (artt. 74 e 75 del

D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), nelle parti che riguardano i consigli

comunali; nonché degli artt. 84 del citato D.P.R. 16 maggio 1960, n.

570, e 76 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, limitatamente alle parole

"Il consiglio comunale" e dell'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n.

328, nella parte in cui si attribuisce ai consigli provinciali

competenza giurisdizionale in materia elettorale;

che pertanto i consigli comunali non possono svolgere attività

giurisdizionale in detta materia e non possono quindi promuovere

questioni di legittimità costituzionale presso questa Corte;

che in conseguenza le questioni promosse con le deliberazioni

riportate in epigrafe non possono essere prese in esame dalla Corte

costituzionale;

che perciò vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale relative agli artt. 15, n. 6, del D. P. R 16 maggio

1960, n. 570, e 16, comma primo, del R D. 30 gennaio 1941, n. 12

proposte con le deliberazioni citate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 maggio 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.