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Ordinanza 35/1966 ECLI:IT:COST:1966:35 Generato dall'IA

Ordinanza 35/1966 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 35/1966
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dello Stato per la Regione siciliana impugnava la legge sopra indicata,

Regesto Legislator

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artt. 5 della Costituzione; Ordinanza 35/1966 · Corte costituzionale: dello Stato per la Regione siciliana impugnava la legge sopra indicata,

Parole chiave

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revoca dell'opposizione stato richiedente legittimazione a ricorrere competenza legislativa ricorso costituzionale all'estero desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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artt. 5 della Costituzione
in relazione agli artt. 5 della Costituzione ed 1 dello Statuto della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana l'11 marzo 1965, intitolata

"Integrazione della legge 5 agosto 1957, n. 51, per agevolare la

costruzione di bacini di carenaggio nei porti della Regione", promosso

con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana

notificato il 20 marzo 1965, depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale il 27 successivo ed iscritto al n. 2 del Registro

ricorsi 1965.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;

udita nella camera di consiglio del 3 marzo 1966 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Commissario

dello Stato per la Regione siciliana impugnava la legge sopra indicata,

in relazione agli artt. 5 della Costituzione ed 1 dello Statuto della

Regione stessa;

che a tale ricorso resisteva la Regione, a mezzo del suo

Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Ottaviano,

mediante controricorso depositato in cancelleria il 14 aprile 1965;

che con atto in data 4 dicembre 1965, depositato in cancelleria il

17 gennaio 1966, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha

dichiarato di rinunciare al ricorso suddetto e che tale rinuncia è

stata accettata, con dichiarazione in calce all'atto stesso, dal

Presidente della Regione siciliana;

Considerato che, pertanto, il processo deve essere dichiarato,

estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.